13/03/2019 - Garanzie contratti sotto i 40mila euro assegnati non con l’affidamento diretto: chiarimenti dall’ANAC
Garanzie contratti sotto i 40mila euro assegnati non con l’affidamento diretto: chiarimenti dall’ANAC
In tema di appalti pubblici, l’ art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle garanzie per la partecipazione alla procedura, stabilisce che, nei casi di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 medesimo, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia fideiussoria provvisoria.
Inoltre, l’art. 103, comma 11, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, prevede che per gli appalti di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, prevista dal medesimo art. 103.
La lett. a), dell’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 riguarda gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Le suddette disposizioni sono richiamate dal punto 4.3.3 delle Linee guida ANAC n. 4, di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206.
In proposito, la Delib. ANAC 27/02/2019, n. 140, viste le istanze di chiarimenti pervenute all’ANAC in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, ha chiarito che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 27 febbraio 2019;
VISTE le istanze di chiarimenti pervenute all’Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede che «Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo»;
VISTO l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, che a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati»;
VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e in particolare il punto 4.3.3;
CONSIDERATO che l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto;
CONSIDERATO che anche l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici richiama gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto;
CHIARISCE
che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2019
Il Segretario
Maria Esposito