12/03/2019 - Turismo, Tari con distinguo
Turismo, Tari con distinguo
di SERGIO TROVATO - Italia Oggi Sette - 11 Marzo 2019
I comuni devono fare riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nel fissare le tariffe Tari. Pertanto, è illegittimo il regolamento Tari che assimila gli agriturismi agli alberghi, classificandoli nella stessa categoria di attività e applicando la stessa tariffa. L' attività agrituristica non è un' attività economica parificabile a quella alberghiera. L' agriturismo è finalizzato dalla legge all' obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale e non può avere le caratteristiche aziendali di un albergo. Ne consegue che non può essere assoggettato a tassazione con la stessa tariffa, poiché potenzialmente la produzione di rifiuti è nettamente minore. L' importante principio è stato affermato dal Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 1162 del 19 febbraio 2019. Per i giudici di palazzo Spada, l' attività agrituristica è considerata specificazione dell' attività agricola «e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime».
L' assimilazione praticata dal comune «implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all' opposto, l' ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell' attività, sia dal punto di vista dell' ordinamento del turismo». La «differenziazione, tipologica e quantitativa, rispetto alle attività commerciali» comporta l' applicazione di tariffe Tari diverse e più modeste per le attività agrituristiche. Le delibere tariffarie. La Cassazione ha chiarito che non devono essere motivate le delibere che fissano le tariffe della tassa rifiuti per le diverse attività produttive.
L' amministrazione comunale ha il potere di differenziare le tariffe tenuto conto della maggiore o minore produzione di rifiuti. Non è richiesta la motivazione della delibera, poiché l' aumento è giustificato dalla copertura dei costi del servizio. Per i giudici di legittimità ordinanza (1977/2018) gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio. La delibera può essere considerata motivata se fa riferimento all' opportunità di aumentare il tributo per conseguire il raggiungimento dell' obiettivo di riduzione del divario tra effettive risorse e costi del servizio. Tuttavia, sulla necessità di motivare o meno le delibere tariffarie non c' è un' uniformità di vedute nella giurisprudenza.
Per il Tribunale amministrativo regionale per l' Emilia-Romagna (sentenza 1056/2015), infatti, la delibera che fissa le tariffe della tassa rifiuti deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell' anno precedente, le stime dell' anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell' eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Nello stesso modo si è pronunciato il Consiglio di stato con la sentenza 5616/2010, il quale ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera tariffaria. E non può invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio.
Principio ribadito con la sentenza 504/2015, secondo cui l' amministrazione comunale deve indicare nella delibera le ragioni che hanno comportato l' aumento delle tariffe della tassa rifiuti, con l' obbiettivo di coprire integralmente i costi del servizio. Nonostante sia insindacabile la scelta di privilegiare le utenze domestiche rispetto alle attività produttive. Quindi, possono essere previste tariffe più elevate per le utenze non domestiche. Agevolazioni e riduzioni. I comuni, con regolamento, possono deliberare riduzioni tariffarie e esenzioni, ma è una loro scelta.
Il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso delle agevolazioni fiscali sull' intera platea dei contribuenti oppure di finanziarle con l' iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa. Va rilevato che le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Devono essere comunque coperti i costi del servizio. Per ogni contribuente che non paga o paga di meno, se le agevolazioni non vengono finanziate, ci sono altri soggetti che devono sostenere un esborso maggiore. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate circostanze in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. Per la Tari, tra l' altro, per le riduzioni tariffarie non viene più fissato dalla norma un tetto massimo: può anche superare il limite del 30% stabilito in passato per la Tarsu. Trattandosi, però, di una libera scelta, il giudice tributario non può sostituirsi all' amministrazione comunale nel concedere un beneficio fiscale, fissandone arbitrariamente la misura.