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12/03/2019 - Soppressione della categoria D3: il parere dell’Aran sul regime transitorio

tratto da self-entilocali.it

Soppressione della categoria D3: il parere dell’Aran sul regime transitorio

Pubblicato il 11 marzo 2019


 

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL39 del 21 febbraio 2019 ha fornito indicazioni sul regime transitorio della categoria D3 soppressa.

Il nuovo CCNL delle Funzioni Locali prevede che gli enti, dalla data del 22.5.2018, nella categoria D, possono assumere dipendenti solo per i profili con posizione economica D1.

E’ stata comunque salvaguardata la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati nei profili D3, prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria D.

Tale contratto, inoltre, all’art. 12, comma 9, contiene una disposizione che recita “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano tuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D. Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5.”.

Il punto nodale è quello della determinazione della indicazione di “procedure concorsuali in corso”.

L’Aran ha chiarito le regole da applicare per le nuove assunzioni, individuando per ciascuna fattispecie l’atto iniziale della procedura, al fine di determinare la disciplina giuridica da applicare.

Nello specifico:

  • ai fini della ricollocazione della mobilità obbligatoria, rileva l’invio della comunicazione prevista dall’art. 34, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
  • ai fini dello scorrimento di graduatorie già esistenti ed ancora vigenti, rileva il provvedimento con cui l’ente decide di procedere all’assunzione tramite scorrimento, anche se l’assunzione è successiva alla data del 21.5.2018.

L’Aran ha infine esaminato la procedura della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Dopo la data del 21.5.2018, i bandi di mobilità per la copertura di posti vacanti della categoria D potranno riguardare solo la “generica” categoria D.

Ai suddetti bandi di mobilità potranno partecipare, indistintamente, i dipendenti inquadrati nei profili D1 e D3.

Qualora risulti selezionato un dipendente con posizione economica in D3, allo stesso deve essere garantita la conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita.

Ciò in considerazione del fatto che con la mobilità volontaria, il rapporto di lavoro del personale trasferito non si estingue ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di lavoro pubblico.

In questi casi, il possesso della posizione economica D3 rileverà esclusivamente per la parte della posizione economica da imputare al fondo delle risorse decentrate e per la determinazione delle risorse da recuperare alle risorse stabili in caso di cessazione, a qualunque titolo, del rapporto lavorativo.

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