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12/03/2019 - Società controllate: obbligatoria la relazione sul governo societario e la valutazione del rischio

tratto da self-entilocali.it

Società controllate: obbligatoria la relazione sul governo societario e la valutazione del rischio

Pubblicato il 11 marzo 2019


Le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sul governo societario, e a pubblicarla contestualmente al bilancio d’esercizio.

La mancata presentazione della relazione sulla gestione costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell’organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e rilevabile anche dall’ente socio nell’ambito delle verifiche ad esso spettanti.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. contr. Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 6/2019, nell’ambito del controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale di un Comune.

L’obbligo della relazione sul governo societario è previsto dall’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

A tal proposito si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha elaborato un documento per la predisposizione di tali documenti, al fine di consentire agli organi societari e al rappresentante dell’Amministrazione pubblica controllante di adottare dispositivi idonei a favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione.

Il documento, preceduto da un’introduzione con valenza di raccomandazioni, propone una traccia di “Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016”, che incorpora uno schema di “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016” e di “Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale” alla data di chiusura dell’anno solare.

Qualora nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società in controllo pubblico dovrà adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

La non tempestiva adozione di un provvedimento adeguato configura irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. ed è altresì suscettibile di rilevare sul piano della responsabilità civile ed erariale (per le società in house) dei componenti degli organi societari e delle amministrazioni pubbliche socie controllanti.

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