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12/03/2019 - Firmato il decimo decreto correttivo ai principi contabili di regioni ed enti locali 

tratto da Italia Oggi

Firmato il decimo decreto correttivo ai principi contabili di regioni ed enti locali 

Semplificati i lavori a bilancio

Più flessibilità nella gestione contabile degli appalti

Pagina a cura di Matteo Barbero

Più flessibilità per la gestione contabile dei lavori pubblici. Ripristino della facoltà, per le sole regioni, di finanziarie i propri investimenti mediante prestiti da contrarre solo in caso di necessità di cassa. Addio all'obbligo per i mini-enti di consolidare i propri bilanci con quelli delle partecipate. Sono queste le principali novità contenute nel dm 1° marzo 2019 recate il decimo correttivo ai principi contabili, pubblicato sul portale Arconet, cui manca solo il passaggio in G.U. per diventare efficace. I contenuti sono articolati e spaziano dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale fino al consolidato. Arrivano le tanto attese nuove regole per l'inserimento a bilancio delle opere che, a questo punto, potranno essere applicate già al rendiconto 2018, come chiarito dalla Faq 31. Innanzitutto viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale. Parliamo, quindi, di opere di taglio pari o superiore a 100 mila euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a bilancio prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. A seguito della validazione del livello di progettazione minima, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. Per gli interventi di valore stimato inferiore a 100 mila euro, invece, la spesa può essere stanziata in bilancio senza dover attendere l'inserimento degli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna. Il Fpv potrà essere attivato, in mancanza di impegno di spesa, anche solo in presenza solo di una progettazione che abbia raggiunto uno dei livelli successivi al minimo e purché siano stato avviate le relative procedure di affidamento.

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