11/03/2019 - TARI, agriturismo e tariffe: errata l'assimilazione agli alberghi
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TARI, agriturismo e tariffe: errata l'assimilazione agli alberghi
QUI Consiglio di Stato, sentenza n.1162-2019
"La corrispondenza ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza avrebbe dovuto essere espressa dalla delibera mediante una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie, come bene ha indicato il primo giudice) e – alla luce dell’art. 3 Cost. - realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità. Il che avrebbe consentito un effetto congruo rispetto al criterio alternativo – alla cui configurazione da norma primaria l’applicato ‘metodo normalizzato’ del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 non può restare estraneo, trattandosi pur sempre della medesima tassa - dell’articolo unico, comma 652, l. n. 147 del 2013 (successiva alla detta normativa secondaria sul metodo normalizzato, che va adattata), per cui il Comune «nel rispetto del principio ‘chi inquina paga’, […] può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».
Non è dunque legittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera impugnata e rettamente annullata dalla sentenza appellata."