11/03/2019 - Il buffo caso dell’accesso agli atti inesistenti
Il buffo caso dell’accesso agli atti inesistenti
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 8 marzo 2019, n. 500
Scritto da Elvis Cavalleri - 8 Marzo 2019
Il buffo caso dell’accesso agli atti inesistenti
Un architetto era invitato a presentare un’offerta per l’affidamento di un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria di una scuola.
La procedura di gara, svolta in forma telematica con la piattaforma SINTEL, era in seguito annullata dall’amministrazione comunale, avendo il Comune deciso di affidare l’incarico a proprio personale interno.
L’architetto presentava allora istanza di accesso agli atti, ed il Comune evidenziava che taluni dei documenti richiesti non esistevano, mentre gli altri erano ritualmente rilasciati al richiedente (in particolare la determinazione dirigenziale di annullamento della procedura, il “Report” della procedura di gara telematica avviata ma non conclusa, oltre alla disposizione dirigenziale con la quale sono state adottate l’articolazione interna del Settore “Progettazioni e Manutenzioni” e l’assegnazione del personale alle unità organizzative).
Il Comune – in relazione agli altri documenti oggetto della richiesta di ostensione – fra cui in particolare un asserito provvedimento di aggiudicazione provvisoria, oltre ai verbali di gara ed ai “curricula” del personale assegnato all’ufficio di progettazione – ribadisce che si tratta di documenti amministrativi non esistenti presso gli uffici comunali.
Il tenace architetto non è però soddisfatto di tale dichiarazione, che intende quale diniego parziale di accesso, e presenta ricorso per acclarare il riconoscimento del proprio diritto all’ostensione di tutti i documenti richiesti.
Ecco come la pensa Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 8 marzo 2019, n. 500.
“La pretesa dell’architetto appare infondata.
Sul punto giova premettere che la domanda di accesso ai sensi della legge 241/1990 (legge espressamente richiamata dal ricorrente nelle proprie istanze, cfr. i documenti 2 e 3 di quest’ultimo), non può consentire un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, né può costringere quest’ultima ad elaborare dati ed informazioni in proprio possesso, dovendo l’accesso limitarsi ai documenti amministrativi già formati ed in possesso dell’ente pubblico (cfr. l’art. 22 comma 4 e l’art. 24 comma 3 della legge 241/1990).
Ciò premesso, a fronte dell’affermazione del Comune sull’inesistenza di parte dei documenti richiesti, il ricorrente si limita semplicemente a ribadire la propria pretesa, senza però addurre neppure un principio di prova sull’asserita esistenza di tali documenti.
Così ad esempio, con riguardo particolare al presunto provvedimento di aggiudicazione – provvisoria o definitiva che sia – della gara, l’esponente non produce alcunché da cui possa desumersi la formalizzazione dell’aggiudicazione (si pensi ad esempio all’eventuale comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016).
Il Comune del resto, nel provvedimento di annullamento d’ufficio n. 1855/2018 (cfr. ancora il doc. 5 del ricorrente), dispone l’annullamento “della procedura”, ma non fa cenno all’esistenza di un formale atto amministrativo di aggiudicazione.
Si conferma, in definitiva, il rigetto del presente ricorso“.
L’architetto pagherà le spese di lite pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, e proseguirà nella ricerca dell’unicorno viola…