11/03/02019 - Strade in cui si può omettere la contestazione immediata delle violazioni ai limiti di velocità
Strade in cui si può omettere la contestazione immediata delle violazioni ai limiti di velocità
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
Un automobilista sanzionato per il superamento dei limiti di velocità (art. 141, comma 8, C.d.S. - D.Lgs. 285 del 1992) accertato con strumenti automatici, ricorre prima al Giudice di Pace, poi in Tribunale, ma in entrambi i casi con esito negativo. Il Tribunale aveva ritenuto che la strada in cui era stata accertata la violazione possedeva le caratteristiche di "strada urbana di scorrimento" e, pertanto, legittimamente era stata inserita negli elenchi delle arterie su cui è possibile l'uso delle apparecchiature di rilevamento automatico della velocità senza l'obbligo di effettuare immediatamente la contestazione della violazione.
La "strada urbana di scorrimento" è definita dall'art. 2, comma 3, lett. d), del C.d.S., quale "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentate a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate".
Questa è una delle tipologie di strada che, insieme alle "strade extraurbane secondarie", di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), C.d.S., sulle quali, previo inserimento in appositi elenchi approvati dal Prefetto, gli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 121 del 2002, conv., dalla L. n. 168 del 2002, possono utilizzare dispositivi di controllo elettronico a distanza della velocità dei veicoli in "postazione fissa", cioè senza la presenza di una pattuglia di operatori che possano procedere alla contestazione immediata della violazione.
L'interessato ricorre in Cassazione eccependo, fra l'altro, la erronea individuazione delle caratteristiche strutturali minime che la strada deve avere quale "strada urbana di scorrimento" per poter essere inserita nell'elenco prefettizio previsto dalla norma.
La questione sottoposta all'esame del Collegio è, quindi, incentrata sulla individuazione dei requisiti minimi della strada in cui è stata rilevata la violazione.
Il legislatore per garantire la sicurezza della circolazione ha previsto che, in alcune tipologie di strade, taluni accertamenti con dispositivi automatici possono essere effettuati senza l'obbligo della contestazione immediata, due di esse (le autostrade e le strade extraurbane principali) sono inserite senza ulteriori specificazioni, mentre per le altre due tipologie (strade extra urbane secondarie e strade urbane di scorrimento) si rende necessario l'inserimento in un apposito elenco formato dal Prefetto.
Questo elenco viene redatto sulla base di una ulteriore valutazione delle arterie stradali in relazione degli elementi indicati dalla norma stessa (art. 4, comma 2, D.L. n. 121 del 2002) e cioè il tasso di incidentalità registrato, le condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico della strada, che debbono essere tali da rendere impossibile imporre l'arresto del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o alla incolumità delle persone presenti (agenti e soggetti controllati).
Il Prefetto deve bilanciare le esigenze di garantire la sicurezza della circolazione e di non penalizzare la fluidità del traffico ed effettua una valutazione insindacabile.
La norma in esame vincola la Pubblica Amministrazione ai criteri definitori contenuti nell'art. 2, comma 3, C.d.S. e quindi, nella fattispecie, il giudizio della Corte si riduce alla verifica dei requisiti strutturali della strada in cui è stata rilevata la violazione che, a differenza di quanto previsto, non presenta ovunque la banchina pavimentata, il marciapiedi e le intersezioni pavimentate a raso.
Nella definizione data dal codice, gli elementi eventuali sono circoscritti alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari affinché il tratto stradale possa essere definito "strada urbana di scorrimento", la cui esistenza legittima il provvedimento amministrativo del Prefetto e, di conseguenza, le modalità di accertamento di alcuni tipi di violazioni stradale.
Una lettura diversa sarebbe inammissibile, perché comporterebbe una interpretazione abrogativa (o modificativa) della norma. La strada in questione non aveva le caratteristiche previste e, quindi, la sanzione è stata illegittimamente elevata.
Per tali ragioni il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata.