09/03/2019 - Ricorsi sui concorrenti, solo quando ammessi
Ricorsi sui concorrenti, solo quando ammessi
Italia Oggi - 08 Marzo 2019
In una gara di appalto il termine per impugnare l' ammissione di un concorrente decorre dalla pubblicazione dell' attestazione dell' avvenuta ammissione e dalla disponibilità degli elementi minimi che consentano di confutare la sussistenza del requisito di partecipazione. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza del 28 febbraio 2019, n. 1132 rispetto all' interpretazione dell' articolo 29 del codice dei contratti che richiama come decorso del termine il «momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione», cioè, «le ammissioni all' esito della verifica della documentazione attestante l' assenza dei motivi di esclusione di cui all' articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali».
I giudici campani hanno precisato che in base alla norma, il termine non decorre dalla messa a disposizione di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali e economico-finanziari e che non può ritenersi necessaria l' esternazione di valutazioni da parte dell' amministrazione, atteso che il riferimento alla motivazione contenuto nella disposizione deve necessariamente ricollegarsi alle esclusioni e non anche alle ammissioni. In questi casi, infatti, «la motivazione non può che riconnettersi all' avvenuto riscontro positivo dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara».
Se si ragionasse diversamente, hanno detto i giudici, nel caso della contestazione delle ammissioni, il termine di cui all' art.120, comma 2 bis, codice di procedura amministrativa. comincerebbe a decorrere dal momento in cui la parte ricorrente ha acquisito conoscenza di tutta la documentazione relativa ai requisiti di partecipazione; questo porterebbe come conseguenza che si dovrebbe posticipare sistematicamente il decorso del termine in questione a quello dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione ovvero a quello in cui l' accesso a tali documenti viene effettivamente consentito dalle varie amministrazioni interessate, vanificando la previsione decadenziale e l' intento acceleratorio della norma.