09/03/2019 - Comuni, contributi ai privati
Comuni, contributi ai privati
di ENRICA DANIELA LO PICCOLO - Italia Oggi - 08 Marzo 2019
Un comune può erogare un contributo a un soggetto privato per un intervento di adeguamento della viabilità, destinato ad essere fruito dall' intera comunità. La Corte dei conti, sez. reg. controllo Piemonte, con la deliberazione n. 7/2019/Srcpie/Par del 6 febbraio 2019 ha chiarito che qualunque genere di intervento di natura economica da parte dell' amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, deve sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il comune, per espressa disposizione legislativa (art. 3, comma 2 del dlgs n. 267/2000) è l' ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità.
Pertanto, se l' azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune, l' erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, e ciò in considerazione dell' utilità che l' ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo.
In ordine alla qualificazione soggettiva del percettore del contributo comunale, la Corte dei conti precisa che la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l' attribuzione patrimoniale è indifferente, se il criterio di orientamento è quello della necessità che l' attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell' ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità soggetti aventi natura privata e che nella stessa attività amministrativa la legge prevede che l' amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non vi sia l' obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.
Il profilo di maggior interesse del particolare tipo di interazione si sostanzia peraltro nello sviluppo concreto del principio di sussidiarietà statuito dall' art. 118 della Costituzione. La Corte dei conti rileva come l' amministrazione comunale abbia pieno interesse al fatto che gli edifici insistenti su pubblica via, o alla medesima adiacenti, esistenti sul proprio territorio siano mantenuti in piena efficienza o che in relazione agli stessi vengano garantite le necessarie esigenze di sicurezza della collettività locale.
L' amministrazione deve pertanto evidenziare i presupposti di fatto e l' iter logico alla base dell' erogazione a sostegno dell' attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa delle prestazioni per la realizzazione dell' intervento, potendo peraltro disciplinare il rapporto nella prospettiva di un' azione coordinata al perseguimento delle finalità pubbliche nell' ambito di uno strumento quale una convenzione, regolante anche i relativi rapporti finanziari e le eventuali previsioni restitutorie.
Specifiche cautele dovranno essere adottate dal comune relativamente alla corretta e congrua attribuzione dei fondi pubblici, dovendosi prevedere nello stesso strumento convenzionale adeguate rendicontazioni sulle attività rese e sulle opere realizzate, sì di permettere il controllo da parte dell' ente locale sull' effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è stata sostenuta.