08/03/2019 - Ufficio peri procedimenti disciplinari - insussistenza dell'obbligo di istituire un ufficio ad hoc
Ufficio peri procedimenti disciplinari - insussistenza dell'obbligo di istituire un ufficio ad hoc
Cassazione Civile, sez. L, sentenza 21 dicembre 2018, n. 33314
La Suprema Corte si pronuncia sulla necessità o meno per un ente di istituire un ufficio procedimenti disciplinari ad hoc, pronunciandosi, nel caso specifico, sulla legittimità dell’individuazione dell’UPD, come articolazione interna alla struttura competente per la gestione del personale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, la Cassazione ribadisce che “l’art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non postula l’istituzione ex novo dell’ufficio competente, né una sua individuazione
espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all’organo che l’ha irrogata sia stato attribuito inmodochiaro il relativo potere, dimodoche sia stata assicurata quella posizione di terzietà che il legislatore, attraverso la previsione di un apposito ufficio, ha voluto assicurare”.
La norma, infatti, richiama l’ordinamento di ciascuna amministrazione e fa espresso riferimento all’individuazione e “non all’obbligatoria ‘istituzione’ di uno specifico ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, né è richiesto che “tale individuazione sia espressa e debba avvenire con apposito provvedimento”.
Sara Petrilli