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07/03/2019 - Servizio di elaborazione di buste paga riservato ai consulenti del lavoro

tratto da giurisprudenzappalti.it

Servizio di elaborazione di buste paga riservato ai consulenti del lavoro

Tar Marche , Sez. I , 06 marzo 2019 n. 141

Scritto da Roberto Donati - 6 Marzo 2019

Quali sono i soggetti titolati a curare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti?

Il Tar Marche , Sez. I , 06 marzo 2019 n. 141 conferma ( basandosi su significativa giurisprudenza ) che  questi  adempimenti  non possono essere svolti da una qualsiasi società commerciale.

Ai sensi della Legge 12/1979  ,quando non sono curati dal datore di lavoro, tali obblighi possono essere curati da iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti.

La procedura di gara oggetto di ricorso riguardava l’affidamento del “Servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi”.

Era stata aggiudicata ad una società commerciale .

I giudici evidenziano come l’attività oggetto della gara rientri  tra quelle riservate ai soggetti di cui alla legge n. 12 del 1979, ossia consulenti del lavoro,  avvocati, dottori commercialisti,  ragionieri e periti.

L’elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è infatti riconducibile alle attività riservate ai sensi della l. n. 12 del 1979“ in quanto richiede una valutazione tecnico-giuridica tipica della professionalità di cui all’art. 1 della legge atteso che gli adempimenti necessari richiedono un’attività strettamente professionale, complessa ed articolata, che non si esaurisce in un mero compimento di operazioni materiali di calcolo”.

Il Tar evidenzia come  la riserva legale di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 12 del 1979  sia comunitariamente compatibile  e renda irrilevante l’eventuale esistenza di circolari ministeriali (o di pareri dell’Autorità garante delle concorrenza e del mercato) di diverso avviso.

Questi , infatti, sono  atti che non hanno rilevanza normativa e non sono, pertanto, in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l’effettiva pertinenza delle circolari citate e l’esistenza di un contrasto con la riserva legale (Cons. Stato, n. 2748 del 2018).

Dunque, in accoglimento della domanda impugnatoria  – devono essere annullati “l’atto a contrarre”  nella parte in cui consente l’aggiudicazione del servizio a società commerciali prive dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979 e conseguentemente, l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata .

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