07/03/2019 - Senza la Scia non può attivarsi una scuola di danza nei locali di una palestra
Senza la Scia non può attivarsi una scuola di danza nei locali di una palestra
di Stefano Manzelli - Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Prima di attivare una scuola di danza in una palestra meglio presentare la Scia in comune allegando tutte le certificazioni richieste dalla normativa. Lo ha evidenziato il Tar Sicilia, sez. II, con la sentenza n. 312 del 4 febbraio 2019. Una compagnia di danza ha attivato una scuola di ballo in una palestra senza comunicare nulla al comune. A seguito di una verifica della polizia locale sono scattate sanzioni cui è conseguito un provvedimento comunale di sospensione dell'attività fisico-motoria per 90 giorni. Contro queste determinazioni punitive gli interessati hanno proposto censure al collegio ma senza successo. Anche se la normativa prevede agevolazioni e semplificazioni particolari per le società affiliate alle federazioni sportive nazionali il riferimento è agli impianti sportivi in senso stretto. Non alle palestre definite come "spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché eventi anche con finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa". In pratica una scuola di danza effettuata all'interno di una palestra, indipendentemente dalla qualificazione dell'attività svolta come fisico-motoria o sportiva, ricade sempre nelle previsioni della segnalazione certificata di inizio d'attività prevista dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.