Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Marzo / 07/03/2019 - Rimborso spese legali a dipendente

07/03/2019 - Rimborso spese legali a dipendente

tratto da risponde.leggiditalia.it

Rimborso spese legali a dipendente

A fronte della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale da parte di un dipendente di questo Ente è possibile valutare la stessa anche in relazione all'entità del compenso richiesto dall'avvocato di parte?

a cura di Simone Chiarelli

La questione riguarda la corretta interpretazione del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 il cui art. 18 dispone "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

A fronte di questa disposizione, poi estesa anche al personale di Enti diversi dalle amministrazioni statali, si è formata una copiosa giurisprudenza la quale ha riconosciuto alcuni limiti e presupposti per l'attivazione del rimborso:

- affinché il dipendente possa essere ammesso al rimborso delle spese legali, occorrono due requisiti: 1) che i fatti che hanno dato luogo al giudizio penale possano qualificarsi come strettamente connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, e che quindi il procedimento ai danni dell'interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 2) che sia stata esclusa una responsabilità del dipendente nel merito dei fatti contestati, e quindi un conflitto di interessi con l'Ente.

- si presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto

- il beneficio di cui all'art. 18D.L. 25 marzo 1997, n. 67, strutturato come diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura erariale, non ha attinenza al rapporto difensore-cliente, ma a quello intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione, che non può ritenersi vincolata all'importo delle prestazioni pretese dai legali. Il rimborso va determinato, piuttosto, nella misura di una prestazione difensiva esigibile in base al concreto svolgimento del giudizio nonché alla rilevanza ed alla pregevolezza dell'impegno professionale profuso.

- il diritto al rimborso non è indiscriminatamente ammesso in ipotesi di reato proprio, ma solo laddove vi sia uno specifico collegamento tra fatto addebitato al funzionario e l'interesse dell'Amministrazione.

- il credito del dipendente o amministratore non sorge nel preciso momento in cui egli viene assolto, o in cui il suo legale emette la fattura o nota preliminare, bensì solo nel successivo momento in cui l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, accerta che nella vicenda, in cui il proprio dipendente o amministratore è rimasto coinvolto, non è rilevabile alcun conflitto di interesse, e la formula di assoluzione è compatibile con la richiesta di rimborso.

- l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esprimersi sul rapporto amministrazione-dipendente ed a stabilire quanto la prima deve rimborsare al secondo. In tale quadro, il compito demandato dalla legge all'Avvocatura dello Stato non consiste nel verificare quanto il cliente abbia legittimamente corrisposto ai propri avvocati, ma nello stabilire quanto ragionevolmente può essere rimborsato al dipendente in relazione alle relative esigenze difensive

- la controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di diniego del rimborso delle spese legali sopportate da un funzionario pubblico per essere stato imputato in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di proscioglimento davanti al Giudice per le indagini preliminari, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

- il rimborso delle spese legali stabilito in un regolamento comunale, non legittima il rimborso delle spese legali agli amministratori assolti se il regolamento contiene previsioni o casistiche contrastanti con la disciplina normativa.

Entro questi stretti limiti va pertanto valutata la richiesta di rimborso.

archiviato sotto: ,
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman