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07/03/2019 - No al voto di laurea minimo  

tratto da Italia Oggi - 06 Marzo 2019

No al voto di laurea minimo  

di DARIO FERRARA - Italia Oggi - 06 Marzo 2019

Annullato. Scatta lo stop al concorso pubblico per ottava qualifica funzionale se il bando prevede un voto minimo di laurea per poter partecipare. E ciò perché l' amministrazione che apre la tornata di reclutamento introduce un «indice selettivo» non previsto dalla legge senza motivare le peculiari funzioni che saranno svolte dagli «ingegneri professionisti» dopo l' assunzione. Si tratta peraltro di un criterio «non attendibile»: la valutazione dei docenti all' esito del percorso universitario dipende da vari fattori, in primis il tipo di diploma conseguito e qual è l' Ateneo che lo rilascia.

È quanto emerge dalla sentenza 2112/19, pubblicata dalla terza sezione del Tar Lazio. Accolto il ricorso dei due ingegneri interessati al posto nell' ente: fanno annullare il bando che prevede un minimo di 105/110 per poter prendere parte alle selezioni. L' amministrazione non contesta che il profilo professionale messo a concorso sia assimilabile all' ottava qualifica funzionale, per la quale è richiesto il solo diploma di laurea in base all' articolo 2, comma sesto, del dpr 487/94 che regola la materia. Fissare un punteggio minimo equivale a introdurre un requisito ulteriore, mentre il secondo comma della disposizione stabilisce che altri paletti possono essere messi soltanto quando si ricercano particolari profili. Insomma: per giustificare lo sbarramento preselettivo del voto minimo l' ente deve fornire un' adeguata motivazione per derogare alla regola generale.

Nel nostro caso viene meno all' obbligo perché si limita a sottolineare «l' importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici». Non basta che l' amministrazione a caccia di ingegneri svolga attività di particolare rilievo per la comunità. Cade allora lo sbarramento fissato a quota 105 perché la deroga non può essere fondata sulla mera volontà dell' ente di ridurre il numero dei partecipanti al concorso. L' obiettivo predeterminato di preparazione culturale dei concorrenti, che esclude coloro che hanno avuto una carriera universitaria meno brillante, viene bocciato in quanto parametrato a un indice come il voto che può dipendere da un alto numero di variabili. L' ente paga le spese di giudizio.

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