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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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07/03/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/28 febbraio 2019

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/28 febbraio 2019

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire che costituisce principio fondamentale della normativa di settore (Corte cost., 3 novembre 2016, n. 231). La possibilità di scomputare dalle opere di urbanizzazione, realizzate dal privato, l'importo dei relativi oneri anche quando le suddette opere vengano realizzate su beni privati e non si preveda il relativo trasferimento a titolo gratuito in favore dell'Ente, va esclusa sulla base dell'interpretazione letterale, ex art. 12 delle Preleggi, dell'art. 16D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia). L'espressione "conseguente acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del Comune" ed in particolare l'impiego del sostantivo "acquisizione" nella formulazione dell'art. 16 sopra richiamato, evoca chiaramente il concetto di proprietà. Limitare la possibilità di scomputo degli oneri di urbanizzazione dalle relative opere realizzate dal privato alle sole ipotesi del trasferimento in proprietà delle stesse è l'unica modalità che garantisce l'effettiva funzionalizzazione del bene all'interesse pubblico e ne preserva la natura pubblica. La L.R. Piemonte n. 56 del 1977, all'art. 21, comma 4, non contempla la previsione di casi speciali di esoneri/esenzioni dal pagamento degli oneri in relazione ad opere di urbanizzazione, realizzate su suoli privati, ancorché destinate in perpetuo all'uso pubblico. Né è possibile, al fine d'introdurre ulteriori ipotesi di scomputo, non contemplate dalla legge, prendere in considerazione un ipotetico ed ingiustificato arricchimento dell'Ente ai danni del privato per l'ipotesi in cui non si riconosca il beneficio dello scomputo a fronte di opere realizzate sulla proprietà privata, ancorché assoggettate in via permanente all'uso pubblico.
- Ogni genere d'intervento di natura economica da parte dell'amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell'attribuzione patrimoniale, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio, posto che il Comune, per espressa disposizione legislativa (art. 3, comma 2, TUEL) è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. La destinazione di fondi comunali, sotto forma di contributo pubblico, a sostegno di interventi su beni di proprietà di un soggetto giuridico diverso (segnatamente, privato), non può considerarsi un depauperamento del patrimonio dell'Ente, stante l'utilità che l'ente stesso riceve dallo svolgimento del servizio pubblico/d'interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Poiché la P.A. agisce con gli strumenti del diritto privato quando non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non solo non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, ma l'art. 118 Cost. impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Posto quindi che l'Ente pubblico può agire in via mediata, per il tramite di soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, rappresentando la stessa una modalità alternativa d'erogazione del servizio pubblico, simile tipo d'intervento può essere disciplinato tra i soggetti interessati attraverso una convenzione tesa a evidenziare le finalità pubbliche perseguite e le modalità di destinazione ad uso pubblico del bene oggetto dell'intervento.
- Sulla copertura di spese derivanti da sentenza esecutiva in assenza di un fondo contenzioso già accantonato dall'Ente, il giudice dei conti evidenzia che ciò che rileva ai fini della determinazione delle iniziative da assumere al riguardo è l'emissione di tale pronuncia, dal momento che l'esistenza di una sentenza esecutiva determina in capo all'Ente l'obbligo di attivare la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), TUEL. Nel periodo antecedente all'emissione della sentenza, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2, punto 5.2, lett. h), D.Lgs. n. 118 del 2011), in presenza di contenzioso d'importo particolarmente rilevante, consente di ripartire l'accantonamento annuale, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'Ente. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14D.L. n. 669 del 1996, preclude al creditore la sola notifica dell'atto di precetto per avviare un'azione esecutiva nei confronti dell'Ente inadempiente, per cui, dalla notifica della sentenza munita di formula esecutiva sorge comunque in capo al debitore l'obbligo d'avviare la procedura di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio nel cui ambito l'Ente deve individuare le risorse necessarie alla copertura della spesa, senza poter ricorrere alla dismissione di un immobile giacché i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli artt. 1, comma 443, legge di stabilità 2013 e 193, comma 3, TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444, legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di dissesto (art. 255) e di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi concorrono a finanziare l'intera massa passiva (Sezione delle autonomie, delibera n. 14/SEZAUT/2013/QMIG).
- L'ASL, ente inserito nel sistema sanitario regionale, non rientra tra quelli legittimati ad attivare la funzione consultiva della Corte ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003.
- Un ente locale che ha provveduto, all'atto della nomina, a determinare il compenso del Collegio dei revisori in carica sulla base di un giudizio di adeguatezza rapportato ai limiti massimi previsti dal risalente decreto interministeriale 20 maggio 2005, può procedere ad una nuova valutazione di congruità del compenso da riconoscere assumendo come parametri di riferimento i nuovi limiti massimi aggiornati con il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e può, quindi, pervenire all'eventualmente adeguamento del corrispettivo in questione in modifica alla delibera originaria ove ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi dell'equo compenso delle prestazioni professionali.
- La Corte risponde alla richiesta di un Sindaco il quale, premettendo che rientra nell'ambito delle prerogative delle autonomie locali costituire fondazioni senza fine di lucro per tutelare e valorizzare il patrimonio artistico/monumentale, chiede chiarimenti sull'interpretazione delle norme di contabilità pubblica da applicare al funzionamento di tali organismi, facendo specifico riferimento all'art. 6, comma 2, D.L. n. 78 del 2010, le cui previsioni sono applicabili agli enti locali e ai loro organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.
ORGANI DI GOVERNO
- L'art. 86 TUEL prescrive agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che ricoprono una delle cariche amministrative, specificatamente elencate nel primo comma di detta disposizione, in ente locale avente la dimensione demografica ivi prevista (nel caso dei comuni, per esempio, sindaco, assessori in caso di popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli in caso di popolazione superiore ai 50.000 abitanti). Inoltre, l'art. 86, comma 2, TUEL, può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche amministrative previste dal primo comma della medesima norma in ente locale avente l'indicata dimensione demografica minima, si astenga dall'espletare altra attività lavorativa (circostanza che l'amministratore lavoratore autonomo ha l'onere di provare in costanza di mandato).
- I Comuni inferiori a 10.000 abitanti non sono tenuti al versamento contributivo, dal momento che il comma 1, art. 86 del TUEL, limita "il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori……." solo ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
PERSONALE E PREVIDENZA
- La vincolatività della disciplina in materia di limiti assunzionali, prevista dall'art. 1, comma 557L. n. 296 del 2006, limiti indefettibili validi anche rispetto a enti di piccole dimensioni, comporta che ogni eventuale deroga debba necessariamente discendere da un'espressa e puntuale previsione legislativa, la cui ermeneusi va condotta alla stregua dei canoni della tassatività e del divieto d'interpretazione analogica; ne consegue che la possibile derogabilità invocata dal Comune istante e rappresentata dalla costruzione di una grande opera, non è compatibile con la disciplina di riferimento, se non prevista da espressa previsione legislativa. Le uniche ulteriori esclusioni dai limiti di finanza pubblica posti alle spese complessive per il personale degli enti locali e alle spese per contratti di lavoro flessibili (art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010), oltre alle ipotesi indicate espressamente ex lege, sono state elaborate dalla giurisprudenza contabile enucleando alcuni principi proprio a partire dalle norme che prevedono le ipotesi derogatorie, e riguardano le fattispecie interamente gravanti sui fondi dell'Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati, e quelle coperte da specifico finanziamento di altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra ammontare dei finanziamenti e assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale. Ai fini del calcolo della spesa del personale, fra le componenti da considerare sono ricomprese le spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture/organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi consorzi, comunità montane e unioni di comuni).
- E' possibile individuare due categorie di Segretari comunali destinatari dei diritti di rogito per l'attività prestata presso il comune: i Segretari operanti in enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza; i Segretari privi di qualifica dirigenziale (quelli di fascia C).
- I vincoli fissati dall'art. 1, commi 557 ss., L. n. 296 del 2006, si applicano anche per le assunzioni previste dall'art. 35-bisD.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018; i suddetti vincoli si applicano anche nel caso in cui all'assunzione si provveda tramite l'istituto della mobilità.
- La Sezione ritiene tuttora non applicabile ai Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti la disciplina dei "resti assunzionali" di cui all'art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA' E CONTROLLI
- Approvazione programma di controllo per l'anno 2019.
- Approvazione del Programma di controllo per l'anno 2019.
- La Sezione fissa i termini, iniziale e finale, entro i quali gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali della Regione Campania dovranno trasmettere attraverso il sistema ConTe i questionari di rispettiva competenza relativi al rendiconto della gestione 2017.
- Approvazione del programma dei controlli che saranno svolti dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte per l'anno 2019.
- La Sezione, con deliberazione di organizzazione ed orientamento, determina i criteri relativi al Controllo sui piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli EE. LL., della Regione Campania, delle Università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- Massime dei provvedimenti più rilevanti in materia di responsabilità 2018.
- Massime dei provvedimenti più rilevanti in materia di responsabilità 2018.
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman