07/03/2019 - Garanzia fideiussoria rilasciata dal comune - capacità di indebitamento - accantonamento a fondo rischi
Garanzia fideiussoria rilasciata dal comune - capacità di indebitamento - accantonamento a fondo rischi
QUI la deliberazione Corte dei conti Veneto n.29/2019
Comune di Santa Lucia di Piave (TV) - Rendiconto 2015 - Delibera con segnalazioni all'ente locale per irregolarità, senza adozione di apposita pronuncia, che: 1) invita al rigoroso rispetto del termine di approvazione del rendiconto fissato dall’art. 227 del TUEL; 2) richiama alla necessità di monitorare costantemente l’adeguatezza del Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d’esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti; 3) raccomanda la verifica del rispetto dei principi richiamati in parte motiva relativamente all’operazione di rilascio della garanzia fidejussoria a favore dell’Azienda speciale Santa Lucia fiere.
"In merito alla fideiussione rilasciata dall’Ente, sebbene per importi complessivamente contenuti e nel rispetto della capacità di indebitamento, questa Sezione ritiene opportuno ribadire i principi di diritto richiamati dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 30/SEZAUT/2015/QMIG, di seguito riportati: “La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003. Per gli enti locali tali regole sono declinate dall’art. 207, d.lgs. n. 267/2000. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all’art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l’ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell’in house providing oppure dalla loro inclusione nell’elenco ISTAT. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali. L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia”. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, va evidenziato quanto precisato dalla stessa Sezione della Autonomie, con la medesima delibera soprarichiamata: “Né può reputarsi equiparabile all’accantonamento dell’intero importo del debito garantito l’ipotesi dell’assegnazione, in favore di soggetti ai quali sia rilasciata una garanzia, di contributi in annualità impegnati in bilancio in misura corrispondente alle singole rate di ammortamento del debito posto che, in caso di insolvenza, l’Ente potrebbe essere tenuto al pagamento del residuo debito per un importo ben più elevato rispetto al contributo in annualità.” "