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06/03/2019 - Se il sindaco non vigila è costretto a pagare

tratto da lapostadelsindaco.ot

Se il sindaco non vigila è costretto a pagare

 06/03/2019 Dirigenza degli Enti Locali

Vigilare adeguatamente sul conto di negoziazione dell'amministrazione è uno dei doveri che coinvolge anche il sindaco, che se non svolto in maniera adeguata può portare a sanzioni per lo stesso, sotto forma di risarcimento per i danni prodotti a causa della mala gestione.
La Corte di Cassazione ha emesso in tal senso l'ordinanza 4723 (del 19 febbraio 2019) destinata proprio a confermare questo sviluppo normativo, respingendo il ricorso di un professionista. Il verdetto di secondo grado aveva già condannato l'uomo al risarcimento in seguito alla bancarotta, verdetto poi confermato dalla terza sezione civile.

Gli ermellini della corte di cassazione hanno raccolto i principi riguardanti le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, arrivando a definire che l'ampia articolazione della struttura organizzativa del soggetto giuridico operante "non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sui sindaci, da un lato, l' obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob e a garanzia degli investitori - e, dall' altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, ai sensi dell' art. 8 del DLgs 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare".

In pratica, quando sono coinvolti temi di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i sindaci sono considerati responsabili anche in caso di operazioni che abbiano "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori" costruite fuori dall'oggetto sociale. Esso infatti risulta insufficiente, ai sensi del controllo del comitato interno, invece rivolto alla verifica del contenuto economico dell'operazione.

Articolo di Gianluca Galli

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