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06/03/2019 - Dichiarazione di dissesto dell'Ente locale - gestione ordinaria e gestione straordinaria

tratto da servizi.corteconti.it

Dichiarazione di dissesto dell'Ente locale - gestione ordinaria e gestione straordinaria

QUI Corte dei conti Piemonte, delibera n. 14 del 19 febbraio 2019

Comune di Alessandria (AL) - La dichiarazione di dissesto dell'Ente locale ha l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in particolare del Consiglio Comunale, cui, attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno (artt. 259-261 Tuel), compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione. A quest'ultimo spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). Non appare pertanto coerente portare in decurtazione l'importo complessivo del disavanzo originario in tutti i successivi esercizi, dovendo, al contrario, essere rappresentate nel risultato di amministrazione le movimentazioni intervenute nei residui attivi e passivi a seguito delle attività di liquidazione da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione. La persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui passivi impone al Comune di svolgere un’attività di costante monitoraggio al fine di evitare che si consolidi la prassi di accumulare debiti liquidi ed esigibili a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell’esercizio di competenza con inevitabili ripercussioni sulla disponibilità di cassa e significativo stato di pericolo per gli equilibri di bilancio. Quanto ai residui attivi, successivamente alle operazioni svolte dall’O.S.L. ed alla dichiarazione di chiusura del dissesto, atteso che per il Comune non è venuta meno l’originaria criticità legata ai mancati incassi sui crediti, l’Ente è tenuto a condurre una sistematica e puntuale attività di riaccertamento dei residui su ciascuna partita creditizia. L’Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, deve provvedere ad un effettivo monitoraggio sull’andamento degli organismi partecipati per prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’Ente, posto che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente. Per il contratto derivato, per il quale è previsto un rimborso alla scadenza, non appare procrastinabile la previsione di un adeguato accantonamento nel corso degli anni precedenti, e ciò non solo per mitigare una condizione di debito progressivo, ma perché l'onere determinatosi alla scadenza potrebbe creare oggettive difficoltà nel bilancio dell’Ente, legate al reperimento di adeguate risorse.

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