05/032019 - LIMITI PER L’ACCESSO CIVICO AI DATI DELLE PERSONE DECEDUTE
a cura di Agostino Galeone
LIMITI PER L’ACCESSO CIVICO AI DATI DELLE PERSONE DECEDUTE
In relazione alla protezione dei “dati personali delle persone decedute” il Garante della Privacy si è espresso chiaramente con il proprio parere n. 2 del 10 gennaio 2019 sulla base di una richiesta di riesame di un provvedimento di diniego di accesso civico presentata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di una Azienda Sanitaria.
Nella fattispecie oggetto del citato parere, in cui la richiesta di accesso civico era riferita a documenti contenenti anche dati sensibili riferiti a persone decedute, il Garante della Privacy afferma che tali dati, sebbene privi di una protezione da parte del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, ricevono tutela dal legislatore italiano attraverso la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.lgs. 101/2018 in virtù di apposita clausola di salvaguardia contenuta nel Considerando 27 del Reg. UE 2016/679.
Tale disposizione, infatti, recita testualmente: “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.”
Il Garante della privacy, pur avendo rilevato che nel procedimento conclusosi con il non accoglimento dell’istanza di accesso civico non si fosse provveduto, come si sarebbe dovuto fare, a coinvolgere i parenti del de cuius in quanto controinteressati, afferma che si sarebbe dovuto comunque rigettare la predetta istanza perché nei documenti oggetto della stessa istanza erano presenti dati sensibili riferiti al de cuius, la cui diffusione è vietata dal comma 8 dell’art. 2-septies del Codice oltre che dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013 secondo il quale “Restano fermi i limiti .... alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute ....”. Peraltro l’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 prevede espressamente l’esclusione dell’accesso civico nei “casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge”.
QUI il parere n. 2 del 10 gennaio 2019 del Garante della Privacy.