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05/03/2019 - Rinvio a giudizio: finalmente un TAR (semi)ragionevole

tratto da giurisprudenzappalti.it

Rinvio a giudizio: finalmente un TAR (semi)ragionevole

Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 marzo 2019, n. 2771

Scritto da Elvis Cavalleri - 4 Marzo 2019

Il mero rinvio a giudizio è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) in relazione agli illeciti professionali?

La stazione appaltante (il Consiglio Superiore della Magistratura) esclude un operatore economico in quanto  “è pendente un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 319 e 321 del c.p. (corruzione)”; …vista l’esigenza del Consiglio di verificare l’affidabilità, complessivamente considerata, dell’operatore economico con cui andrà a contrarre per evitare, a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, che entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale; 9. Il provvedimento è, innanzitutto, affetto dal vizio di motivazione carente prospettato nel primo motivo di impugnazione.

Secondo Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 marzo 2019, n. 2771  “deve osservarsi che tra le ipotesi previste espressamente dalla norma di legge e dalle linee guida non è ricompresa quella cui fa riferimento il provvedimento impugnato, vale a dire il rinvio a giudizio per il reato di corruzione dell’ex amministratore unico della società partecipante. Venendo pacificamente in considerazione una fattispecie estranea a quelle elencate, l’amministrazione era tenuta a fornire una motivazione particolarmente rigorosa al provvedimento adottato, in modo da provare “con mezzi adeguati”, come espressamente richiesto dall’art. 80, il valore sintomatico del fatto dichiarato ai fini espulsivi.

Il mero richiamo alla sussistenza del rinvio a giudizio per il reato di corruzione dell’ex amministratore, non corredato da alcuna analisi circa la natura dei fatti contestati, non è in sé idoneo a costituire un supporto motivazionale adeguato al provvedimento di esclusione. La motivazione, invero, per come formulata nel provvedimento, che fa generico riferimento alla “gravità dei fatti contestati”, si risolve nella applicazione di una sanzione automatica, riconnessa alla sola pendenza del giudizio per il reato di corruzione. Un simile automatismo, tuttavia, non è previsto dalla norma primaria e, anzi, si palesa contrario alla stessa ratio dell’art. 80 del Codice, che impone alla stazione appaltante un particolare rigore probatorio qualora intenda escludere un concorrente in presenza di una fattispecie non ricompresa tra quelle menzionate dalla norma di legge o dalle linee guida“.

Semi-ragionevole si è detto: l’approdo è corretto. Avrebbe dovuto però spiegare come sia possibile soddisfare l’aggravio motivazionale richiesto. Ma ciò è semplicemente impossibile, e non esigibile per un RUP, che non può certo trasformarsi in un Pubblico Ministero!

Il rinvio a giudizio, come abbiamo già avuto modo di sostenere, non è idoneo a configurare la causa di esclusione relativa agli illeciti professionali. Punto!

Contra: cfr. questi articoli link 1link 2

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