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05/03/2019 - Falsa attestazione della presenza in servizio - configurabilità del reato di truffa e tenuità del danno

tratto da Azienditalia 3/2019

Osservatorio giurisprudenziale

a cura di Giancarlo Astegiano - Magistrato della Corte dei conti; Sara Petrilli - Chargée de mission projets internationaux presso il Groupement d’Intérêt Public pour la Formation e l’Insertion Professionnelle di Nizza

Falsa attestazione della presenza in servizio - configurabilità del reato di truffa e tenuità del danno

Cassazione Penale, sez. II, sentenza 23 gennaio 2019, n. 3262

La Suprema Corte ha ritenuto non condivisibile tale decisione, in quanto la “speciale tenuità del danno arrecato potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, (tenuto anche conto dell’entità del profitto percepito), non certo impedire la configurabilità del reato”.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio un provvedimento di revoca della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di PP.UU. o servizi a carico di un dipendente pubblico che aveva falsamente attestato la presenza in servizio; la revoca era stata concessa dal Tribunale della Libertà, alla luce della particolare tenuità del danno. Trattavasi, infatti, di pochi minuti che costituivano un importo complessivo di circa 50 euro di ore evase a danno dell’amministrazione.

Il principio di diritto enunciato dai giudici è il seguente: “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellinimarcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé - anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta - in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tali ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4”.

 

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