02/03/2019 - La mancata collaborazione nell'invio dei dati alla Corte dei conti tra uffici finanziari dell'ente locale e revisore comporta la responsabilità di entrambi
La mancata collaborazione nell'invio dei dati alla Corte dei conti tra uffici finanziari dell'ente locale e revisore comporta la responsabilità di entrambi
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 24, del 5 febbraio 2019, nel ricordare che l'ente locale è obbligato a fornire tutti i dati al revisore legale per l'adempimento del proprio mandato, ha anche affermato che laddove vi sia una posizione di conflitto tra i due soggetti (revisore e ufficio finanziario) causata dalla mancata collaborazione dei dati da inviare alla Corte dei Conti, entrambi sono da considerare responsabili.
Il caso
La normativa contenuta nella legge Finanziaria 2006, di cui all'art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266 del 2005, stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (cd. Questionario ) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPRrispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).
L'art. 148-bis, D.Lgs. n. 267 del 2000 ne definisce il controllo , l'ambito e stabilisce gli effetti delle relative risultanze.
L'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, D.Lgs. n. 118 del 2011, hanno adottato:
- gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva;
- dal 1° gennaio 2015 il principio della competenza finanziaria potenziata;
- relativamente agli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.
Il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. Cost. n. 1 del 2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. n. 243 del 2012.
La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.
La violazione contestata
Relativamente al 2015 il Comune è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo nell'approvazione del Rendiconto (avvenuta con deliberazione n. 13 del 5 maggio 2016).
Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, osserva la Corte dei Conti , è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.
L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti descritti.
La critica del Revisore dell'ente locale
All'esame dei valori e delle informazioni contenute nei Questionari prodotti alla Sezione, la Corte dei Conti osserva quanto segue in merito alle dichiarazioni formulate da parte dell'Organo di revisione circa il lavoro svolto sui medesimi Questionari: "Il sottoscritto non certifica quanto da lui inserito perché la certificazione presuppone il controllo del lavoro svolto da un altro. Il flag sulla certificazione è stato impostato a SI solo per poter inviare il questionario" e "Il revisore non certifica la corrispondenza dei dati in quanto: è mancata una fattiva e oggettiva collaborazione alle attività di revisione; è del parere che l'attività richiesta e la responsabilità assegnata non siano proporzionali né alla situazione operativa (distanza, carico di lavoro, competenze e disponibilità della controparte) né alla gratificazione economica. La conferma è stata data solamente ed esclusivamente per procedere all'invio del questionario non potendo certificare il proprio operato".
In sede istruttoria è stato richiesto di giustificare il tenore delle affermazioni sopra riportate che inficiano l'attendibilità dei dati contenuti nei Questionari e adombrano il dubbio di un mancato corretto svolgimento dei doveri d'ufficio intestati all'Organo di revisione.
Il revisore con risposta dell'aprile 2018, ha lamentato la carenza di "spirito collaborativo da parte della struttura" del Comune e la conseguente difficoltà di "svolgere la propria attività per la quale è necessario conoscere non solo il mero dato contabile espressione di scelte ed attività, ma anche come ed il contesto in cui si è originato con l'eventuale supporto documentale" precisando, inoltre, che per quanto riguarda il 2015 sarebbe subentrato verso la fine dell'esercizio e che "Il responsabile amministrativo finanziario si era iscritto al portale alla piattaforma Siquel come collaboratore del Collegio dei Revisori per poi ritirarsi all'improvviso".
Il Revisore conclude affermando che "In questo contesto ho inserito la nota con la sola intenzione di far emergere le difficoltà ed espresso idee di carattere generale".
La difesa del Comune
Il Comune, a sua volta, con nota del maggio 2018 , ha osservato che "la mancata certificazione da parte del Revisore è, a parere di questa amministrazione, assimilabile all'inottemperanza dei compiti di controllo dovuti dallo stesso e configurabile come omissione dei propri compiti d'ufficio. La dichiarazione che "non certifica quanto da lui inserito perché la certificazione presuppone il controllo del lavoro svolto da un altro" appare totalmente fuori luogo visto che il suo lavoro è proprio quello di "controllare il lavoro dell'ente" (…). Al Revisore è stata fornita tutta la documentazione obbligatoriamente allegata al rendiconto oltre a quella da lui stesso richiesta. (…)". L'Ente, inoltre, richiama la propria nota dell'agosto 2016, inviata alla Sezione regionale di controllo e alla Prefettura con la quale si era "illustrato la situazione di difficoltà in cui si è trovato l'ente a causa dei pareri espressi dal revisore senza, a nostro parere, supporto giuridico; rilevando negli stessi incongruenze ed inesattezze e mancanza di verifiche sugli atti stessi. Vedi ad esempio la relazione al rendiconto 2015 che è carente relativamente ai controlli sul personale, sugli atti adottati, sulla gestione di bilancio, sui risultati del patto di stabilità ecc..".
Conclude affermando, per quel che rileva in tal sede, che "Il Questionario Siquel è stato redatto solo ed esclusivamente dal Revisore, come previsto dalla normativa, sulla base dei dati contabili del rendiconto 2015. In particolare ci siamo attenuti alla normativa che prevede che il Revisore compili il questionario in completa autonomia sulla base dei documenti approvati dagli organi dell'ente e anche come indicato dalla Corte stessa durante qualche convegno.".
La compilazione del questionario e il compito del revisore legale: cenni
La compilazione dei Questionari rappresenta l'oggetto di uno specifico dovere d'ufficio che si innesta nella funzione di raccordo con la Corte dei conti, nell'ambito delle competenze dell'Organo di revisione contabile dell'ente locale, definite dall'art. 239 del TUEL.
Tale disposizione, al primo comma, prevede le molteplici funzioni dell'Organo di revisione che, brevemente, si riportano:
- attività di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento ;
- pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria e proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio. In tali pareri, obbligatori, deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni e l'Organo consiliare, a sua volta, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'Organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. Si sottolinea che la relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione ;
- referto all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni suddette, il successivo comma 2, del medesimo art. 239 prevede che l'Organo di revisione abbia diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e che possa partecipare all'assemblea dell'Organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
All'Organo di revisione sono trasmessi, tra l'altro, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario e, in generale, esso deve essere "dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti" (comma 3, art. 239 del TUEL); il revisore, infine, ha il diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali .
La disposizione della Corte dei Conti veneta
I giudici contabili veneti osservano che il TUEL dota il revisore di un ampio strumentario servente al consapevole ed efficace esercizio del proprio incarico che, pur ipotizzato basato sulla reciproca collaborazione con l'ente, può e deve essere svolto, anche in ipotesi di carente raccordo con il destinatario del controllo, in totale autonomia per il soddisfacimento dei valori sottesi alle disposizioni testé riportate e, nella funzione ausiliaria alla Corte dei conti, per fornire alla Sezione un'attendibile ed esaustiva risultanza dei controlli individuati dalle Linee guida formulate dalla Sezione delle Autonomie o richiesti in sede istruttoria dalla Sezione medesima.
I giudici contabili nel sollecitare un più proficuo raccordo tra il Comune e il proprio revisore ai sensi della normativa del TUEL, deve ricordare l'importanza dell'attendibilità e della completezza dei Questionari che non possono che presupporre la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell'Organo di revisione, ferma restando la responsabilità, a sua volta, dell'Ente per l'omissione o l'insufficienza nell'ostensione e produzione della necessaria documentazione contabile per lo svolgimento del controllo e per il mancato accoglimento, pur nell'esplicazione della propria discrezionalità amministrativo-contabile, delle osservazioni formulate dal Revisore.
I giudici contabili osservano vista la responsabilità di entrambi i soggetti , ognuno per la propria responsabilità, a collaborare reciprocamente fornendo in dati richiesti dalla normativa al fine di consentire alla Corte dei conti di esprimersi sui dati trasmessi.
Corte dei conti-Veneto, Sez. contr., Delib., 5 febbraio 2019, n. 24