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30/05/2019 - Le competenze del Sindaco in materia di rifiuti abbandonati

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le competenze del Sindaco in materia di rifiuti abbandonati

di Giuseppe Cassano - Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics
Il Tar Lazio, Roma, nella sentenza qui in esame, si sofferma sul concetto di «rifiuto» quale delineato, a livello normativo, dall'art. 183D.Lgs. n. 152 del 2006 ove tale si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (comma 1, lett. a).
Emerge - secondo la corretta esegesi di tale norma - un elemento materiale (e cioè a dire «sostanza od oggetto») ed un evento che recide la relazione di utilità che vi è tra fruitore di un bene e il bene medesimo.
Si è osservato: «"Del concetto di rifiuto il legislatore ha dettato, all'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una precisa definizione, qualificando come tale qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Si tratta di una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione come rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.
Pertanto, in assenza di previsioni normative che prevedano, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento, prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, il concetto di disfarsene in ragione del quale e legittimo attribuire a tali beni la nozione di rifiuto, essendo indice rivelatore di tale intenzione, a tale riguardo, oltre all'abbandono della cosa da parte del detentore, anche la modalità di deposito di questa" (Cass. Pen, Sez. III, 20 gennaio 2015 n. 29069)» (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 4 dicembre 2017, n. 1303).
Ed ancora: «la qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell'oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell'ambito della definizione datane dal D.Lgs. n. 15 del 2016art. 183, comma 1, lett. a)» (Cass. pen., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 40687).
Una volta ascritta una determinata res nel novero dei rifiuti, ove abbandonata, opera la norma ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006 che rimette al Sindaco la competenza ad emanare l'ordinanza per la rimozione dei rifiuti.
Tale previsione - insegna la giurisprudenza - prevale su quella ex art. 107D.Lgs. 267 del 2000 che, come noto, attribuisce al dirigente la competenza ad adottare i provvedimenti a carattere gestionale che esulano dalle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, trattandosi di norma successiva a quest'ultima e dotata di carattere speciale.
Si è detto: «L'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2. La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 (Cons. di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 58Cons. di Stato 29 agosto 2012 n. 4635Cons. di Stato, 12 giugno 2009 n. 3765Cons. di Stato, 10 marzo 2009, n. 1296Cons. di Stato, 25 agosto 2008 n. 4061)» (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 13 marzo 2019, n. 313; v. anche: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 69).
Deve poi tenersi presente che, in tema di rifiuti, affinché il proprietario del suolo sia condannato agli adempimenti previsti dall'art. 192 in esame è necessario che l'accertamento della sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio, anche se tale accertamento è fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una espressa previsione di legge nazionale, una responsabilità da posizione del proprietario (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 novembre 2018, n. 2477; da ultimo T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 4 aprile 2019, n. 395).
Va infine ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al Giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il sequestro non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (Cass. pen., Sez. III, 30 luglio 2015, n. 33585).
Si vedano ancora i seguenti arresti della giurisprudenza:
- «Il curatore fallimentare non può essere destinatario, con riferimento ai beni del soggetto fallito, del provvedimento di cui all'art. 192D.Lgs. n. 152 del 2006 adottato nei confronti del proprietario dell'area interessata dall'accumulo di rifiuti. Per onerare il curatore della rimozione dei rifiuti, è infatti necessario che l'amministrazione riscontri la sussistenza di una responsabilità "univoca, autonoma e chiara" del suddetto organo fallimentare nell'illecito abbandono degli stessi (in tal senso, ex pluribus: T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 4 aprile 2017 n. 293; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 27 maggio 2010 n. 3543)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 aprile 2019, n. 611);
- «Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672) "in base al diritto comunitario (art. 14, comma 1, Dir. n. 2008/98/Ce), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti, e questa regola costituisce un'applicazione del principio "chi inquina paga"; in definitiva, la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un'obbligazione "comunitaria" avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l'obbligo di smaltire gli stessi". E' stato peraltro che "se per effetto di categorie giuridiche interne, questa obbligazione non fosse eseguibile, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato; solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può invocare l'esimente interna dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"» (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 17 gennaio 2019, n. 47);
- «mentre l'art. 7L. n. 241 del 1990, con previsione di carattere generale, prescrive la doverosa comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, l'art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, nella specifica materia ambientale, prescrive che i controlli svolti dall'Amministrazione riguardo all'abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell'interessato all'istruttoria amministrativa (ex multis T.A.R. Campania, Sez. V 3 marzo 2014 n. 1294 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 settembre 2013 n. 8302 secondo cui "ai procedimenti preordinati all'emanazione dell'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192D.Lgs. n. 152 del 2006, si deve applicare la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7L. n. 241 del 1990, in quanto adempimento obbligatorio, rispetto al quale risulta recessivo, nella specifica materia, l'art. 21-octies, con conseguente illegittimità dell'ordinanza non preceduta dalla comunicazione stessa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 93)"» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 211).
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