30/05/2019 - Arriva il concorso «veloce» per i segretari comunali
segnaliamo un articolo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Arriva il concorso «veloce» per i segretari comunali
di Arturo Bianco
"Assunzione di 171 segretari sulla base di un concorso e non più di un corso concorso, con la condizione del requisito dell'essere già dipendenti pubblici e con la destinazione alle Regioni in cui vi è una maggiore richiesta di segretari. Sono queste le novità introdotte nel corso dell'esame parlamentare al Dl n. 32/2019, con un emendamento allo Sblocca-cantieri allo scopo di immettere rapidamente in servizio nuovi segretari. La formula rischia di mettere da parte una delle forme di selezione che ha dato i migliori risultati in termini qualitativi. Le nuove regole inoltre accolgono la richiesta dei segretari di avere un incentivo per le convenzioni."
***************************
SEGUE l'emendamento
"Accelerazione procedure concorsuali segretari comunali
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)
“1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari iscritti all’Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all’albo di cui all’art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Interno cui consegue la immediata l’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo, secondo la disciplina dei commi seguenti.
2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all’ordinanza PCDM n. 399 dell’11.10.2016 - “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016” - ai quali sarà assegnato l’intero contingente, prevedendo altresì l’obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato ai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell’Interno istituisce apposito corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria”.
5. Sino alla data di immissione nell’albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come a tal fine individuate dal responsabile dell’Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.
6. Gli iscritti all’albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono cancellati dall’albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile fare domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall’albo regionale di prima assegnazione.
7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati."