29/05/2019 - La trasmissibilità agli eredi del debito conseguente alla condanna del pubblico amministratore o dipendente in sede di giudizio per responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti: problematiche sulla giurisdizione.
tratto da contabilita-pubblica.it
La trasmissibilità agli eredi del debito conseguente alla condanna del pubblico amministratore o dipendente in sede di giudizio per responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti: problematiche sulla giurisdizione.
di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti
"1) Cenni sulla normativa in materia. L'art. 58, comma 4, della legge n. 142/1990 ha disposto che "la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi”. Successivamente, l’art. 1 della legge n. 20/1994 ha statuito, in via generale, che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi”. La norma è stata riformulata con l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996, secondo cui: “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Il relativo debito si trasmette agli eredi …” Quindi, mentre nella precedente formulazione si estendeva agli eredi la responsabilità, nel testo vigente si trasmette agli eredi il relativo debito. Tale modifica risulta in linea con il riconoscimento del principio della personalità della responsabilità contabile, affermato nella stessa norma. In conclusione, in deroga al sistema vigente in campo civilistico, l’erede risponde del debito riconosciuto in sede di giurisdizione contabile, conseguente al fatto dannoso provocato dal dante causa alle finanze pubbliche, solo in caso di indebito arricchimento."