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27/05/2019 - Progressioni verticali ex articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017

tratto da self-entilocali.it

Campania, del. n. 103 – Progressioni verticali ex articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017

Pubblicato il 24 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità delle progressioni verticali da indire ai sensi del comma 15 dell’articolo 22 del d.lgs. 75/2017.
I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 103/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ricordato che tale disposizione prevede che “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore“.
Quindi, tale disposizione introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile soltanto per il triennio 2018-2020, prescrivendo modalità di avanzamento di carriera oggettivamente deroganti rispetto alle previsioni dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, il quale statuisce, per le progressioni verticali, quale unica “strada”, un concorso pubblico, con riserva non superiore al 50% dei posti.
In sintesi, la particolare procedura prevista dal d.lgs. n. 75/2017:
  • costituisce una facoltà, non certo un obbligo;
  • è attivabile nel solo triennio 2018-2020 (non è necessario che entro tale periodo temporale la singola procedura venga anche conclusa);
  • in quanto strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, necessita di adeguata motivazione relativamente;
  • erode il budget assunzionale di quel particolare anno
Come evidenziato dai magistrati contabili, ai fini del calcolo del limite del 20% entro cui va contenuto il numero di posti da coprire mediante le progressioni verticali, occorre considerare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria – fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
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