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25/05/2019 - Gare, è illegittima la preferenza territoriale 

tratto da Italia Oggi - 24 Maggio 2019

Gare, è illegittima la preferenza territoriale 

Italia Oggi - 24 Maggio 2019
 
È illegittima per violazione della par condicio la clausola di un bando di gara che preveda una specifica localizzazione dei soggetti affidatari e preclude la partecipazione di operatori che, seppure ubicati nel territorio, non si trovino nelle sole frazioni indicate dal disciplinare di gara. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la pronuncia del 15 maggio 2019 n. 3147. La vicenda riguardava l' affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale per tre anni (2018-2020) con procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, indetta sulla base del criterio del prezzo più basso. Negli atti di gara si prevedeva una «clausola di territorialità» imponente, per la partecipazione, che il concorrente disponesse di una sede operativa in un determinato comune o ad una distanza minima dalle sedi dell' amministrazione comunale.
In primo grado, la sentenza in forma semplificata aveva ritenuto illegittima la clausola di territorialità a pena di esclusione, in quanto in violazione del criterio della par condicio tra gli operatori. Il giudizio di appello ha confermato la pronuncia di primo grado. In particolare, la clausola della lex specialis di gara disponeva che «i soggetti affidatari dei servizi in questione devono essere localizzati, per ovvie ragioni di economicità, in prossimità delle sedi dell' amministrazione comunale, e che la partecipazione alla procedura dovrà essere limitata agli operatori economici che operano in tali zone»; si trattava di alcune ben individuate zone abitate e industriali del comune e di una frazione comunale con esclusione di altre frazioni.
Il bando prevedeva che sarebbero state «ammesse a partecipare le ditte che hanno la sede operativa localizzata in comuni limitrofi entro la distanza indicativa di 0,5 km dal confine comunale». I giudici hanno ritenuto che si trattasse di una clausola irragionevole, al di là del corredo motivazionale sotteso. L' irragionevolezza è stata ravvisata nella ristrettezza degli eterogenei parametri fissati dalla lettera di invito, che, per quanto finalizzati all' economicità, violano in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti in base all' elemento territoriale.
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