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24/05/2019 - L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo non è osteggiabile dal Comune

tratto da lapostadelsindaco.it

L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo non è osteggiabile dal Comune

 24/05/2019
Se il Comune attua una "discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che limiti il loro diritto alla iscrizione anagrafica" si ritrova ad infrangere tanto i principi europei quanto quelli costituzionali. Questo perché comporterebbe l'impedimento ai soggetti citati di esercitare alcuni diritti importanti presenti nella costituzione. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Bologna, finendo per tornare a discutere sul Decreto sicurezza.
Il caso esaminato riguardava un provvedimento dell'ufficiale dell'anagrafe del Comune di Bologna, che sosteneva irricevibile una richiesta di iscrizione all'albo anagrafico presentata da una donna ospitata in una struttura adibita all'accoglienza della città. La donna affermava di non avere una soluzione abitativa stabile e di sentirsi perseguitata in seguito alla sparizione dei propri familiari.
La decisione del Comune di rigettare la richiesta della donna è stata basata sull'impossibilità a procedere all'iscrizione, in seguito alla cancellazione dell'articolo 5-bis del DLgs 142/13, del decreto accoglienza, attuativo della direttiva 2013/33/Ue relativo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dell'inserimento del medesimo decreto dell'articolo 4, comma 1-bis, a opera dell'articolo del Decreto Salvini n. 13, DL 113/2018. Stando a quest'ultimo, il possesso del permesso di soggiorno ottenuto da chi richiede protezione "non costituisce titolo" ai fini dell'iscrizione anagrafica, quindi "non si potrà consentire" l'iscrizione al registro del richiedente, come specificato anche nella circolare del ministero dell'interno 15/2018.
Sul rifiuto è stata subito presentato un ricorso in via d'urgenza, in seguito al quale il Tribunale ha ordinato l'iscrizione della donna, sia in virtù del complessivo quadro normativo, quanto alla luce della funzione stessa dell'iscrizione anagrafica. Secondo il giudice, l'affermazione "non costituisce titolo" porta a "un immediato problema interpretativo, poiché nel quadro normativo non si rinvengono situazioni di fatto titolarità di documenti che "costituiscano titolo" per l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente". Infatti, l'esito di un processo amministrativo descritto nel Regolamento anagrafico della popolazione residente, Dpr 223/1989, attraverso cui un permesso di soggiorno non costituisce titolo ma "prova del regolare soggiorno" è proprio l'iscrizione stessa. In aggiunta, il giudice ha chiarito che l'iscrizione anagrafica fornisce la "possibilità di esercitare una molteplicità di diritti", tra cui l'iscrizione ad una scuola o la sottoscrizione di un contratto di lavoro, così come l'apertura di un conto corrente. In lettura degli articoli 2 e 10 della Carta costituzionale e dell'articolo 14 Cedu, sono vietate discriminazioni tra cittadini e stranieri legalmente soggiornati nel territorio dello Stato, ed impedire l'iscrizione porterebbe proprio a tale condotta discriminante.
Articolo di Gianluca Galli
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