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22/05/2019 - Trasparenza non richiesta per i contributi delle Partecipate

tratto da lapostadelsindaco.it

Trasparenza non richiesta per i contributi delle Partecipate

 22/05/2019 Società Partecipate
I commi 125 e seguenti della legge 124/2017 trovano finalmente un chiarimento sul loro significato grazie al decreto crescita, che ha lo scopo di trovare applicazione con i bilanci societari fino al 31 dicembre del 2018. Nella nota integrativa delle imprese, la norma richiedeva di inserire "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere" se si trattava di vantaggi economici con un importo superiore ai 10.000 euro, proveniente dalla Pubblica Amministrazione e perfino dalle società a partecipazione pubblica quotate. Il precedente testo riportava che "l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente".
Si trattava di una norma molto discussa portatrice di numerosi dubbi di interpretazione, stando proprio alla evidente distanza tra finalità enunciata (la trasparenza delle sole erogazioni liberali) e il tenore letterale della norma (che esplicitava di "vantaggi economici di qualunque genere"). Proprio da questa confusione si sono rese necessarie le interpretazioni restrittive di Assonime (con la circolare 5/2019), di Utilitalia (con la circolare 01283/GL) e del Cndcec (Informativa sui contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati, marzo 2019). Eppure la lettera della norma restava a suscitare diversi dubbi.
Il decreto crescita si è quindi occupato di riscrivere i commi 125-129 della legge 124/2017, portando novità e certezze interpretative. Il primo importante punto di chiarimento stabilisce come le informazioni in merito a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati" sono le uniche che PA e società controllate (con l'esclusione delle quotate) dovranno fornire. Il secondo punto riguarda la decorrenza della norma, nel nuovo comma 125 infatti ne esplicita l'entrata in vigore dall'esercizio 2018, comprendendo anche i bilanci ora in approvazione. Al contrario, il testo precedente alludeva soltanto al 2018 come anno di riferimento. Il terzo punto riguarda la competenza delle operazioni da presentare in nota integrativa, ovvero le uniche effettivamente erogate, in cui quindi si adotta il criterio di cassa. Sul fronte novità abbiamo invece l'esclusione delle partecipate e delle società quotate, che non sono più comprese nei destinatari soggetti all'obbligo informativo, grazie al rinvio esplicito, presentato dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013; scelta in perfetta linea con il regime di trasparenza generale. Inoltre, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata dovranno fornire i dati relativi alle sovvenzioni solo nel proprio sito, con data di ultima al 30 giugno. Le sanzioni invece con decorrenza dal 2020 sono state attenuate: solo l'1% di quanto ottenuto, per un minimo di 2000 euro, con l'obbligo di pubblicazione. La restituzione integrale dell'importo verrà richiesta solo se la pubblicazione non è stata ancora presentata dopo 90 giorni.
Articolo di Loris Pecchia
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