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22/05/2019 - Appalti: illegittima la discriminazione territoriale

tratto da self-entilocali.it

Appalti: illegittima la discriminazione territoriale

Pubblicato il 21 maggio 2019

E’ illegittima la clausola di territorialità imponente, per la partecipazione alla gara, il possesso di una sede operativa in un determinato Comune o ad una distanza minima dalle sedi dell’Amministrazione comunale.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3147 del 15 maggio 2019, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, resa dal Tar Firenze con sentenza n. 356/2018.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.
La clausola della lettera d’invito circoscriveva le imprese partecipanti a quelle con sede operativa localizzata in comuni limitrofi e, comunque, entro il limite massimo dei 0,5 km dal confine comunale delle zone abitate e/o industriali (ciò per ragioni di economicità e di risparmio del tempo connesse al più agevole raggiungimento della sede dell’appaltatore (autofficina) in un ambito geografico prossimo alla sede dell’amministrazione).
Come evidenziato dai giudici amministrativi, tale clausola di territorialità è irragionevole e viola in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.
E’ evidente, infatti, come i limiti di localizzazione territoriale incidano sulla par condicio della procedura, consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente.
Si evidenzia, per completezza, che il Consiglio di Stato non ha confermato la statuizione di primo grado che aveva ritenuto illegittima e non motivata la scelta del criterio del prezzo più basso in relazione ad un servizio (di manutenzione del parco automezzi) non riconducibile tra quelli “standardizzati” ovvero caratterizzati da “elevata ripetitività”.
Ed infatti, pur trattandosi di una tematica controversa specie in relazione al progressivo diffondersi della meccatronica, il Collegio, confermando la natura standardizzata e ripetitiva delle prestazioni, ha ritenuto non censurabile l’adozione del criterio del prezzo più basso non ricorrendo un servizio ad alta intensità di manodopera (in termini Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 605).
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