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22/05/2019 - Abrogazione rito appalti super accelerato: da quando si applica?

tratto da self-entilocali.it

Abrogazione rito appalti super accelerato: da quando si applica?

Pubblicato il 21 maggio 2019

La soppressione del rito “super speciale” appalti sulle ammissioni/esclusioni si applica ai giudizi in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.
Questo il principio espresso dal Tar Reggio Calabria con la sentenza n. 324 del 13 maggio 2019.
L’articolo 1, comma 4, del d.l. 32/2019, entrato in vigore il 19 aprile 2019, ha disposto la soppressione del rito “super speciale” appalti introdotto dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016.
In virtù della disposizione abrogante, l’impugnazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento, ovvero che determinano le altrui ammissioni, ritorna a dover essere posticipata al momento dell’aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l’interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall’esito della gara, diventa concreto ed attuale.
Sul piano del diritto transitorio, l’art. 1, comma 5, del d.l. 32/19 stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” (19 aprile 2019).
Il legislatore, dunque, ha assunto, quale riferimento temporale, non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell’invito, ovverosia, secondo i consueti criteri adottati allo scopo nella materia, il momento dell’avvio della procedura di affidamento, bensì l’inizio del processo.
Secondo il Tar, in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico, per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” devono intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo sia notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.
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