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21/05/2019 - Riparto di giurisdizione in materia di retrocessione

tratto da giustizia-amministrativa.it

Riparto di giurisdizione in materia di retrocessione

 
Giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Giurisdizione giudice amministrativo – Condizione.
               In presenza di una controversia che involga la retrocessione totale di un fondo, la potestas dedicendi del giudice amministrativo, in funzione di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., sussisterà non solo se la richiesta di retrocessione totale sia avanzata nello stesso giudizio innanzi al giudice amministrativo in uno alla domanda di retrocessione parziale (1).
 
(1) Ha chiarito il Tar che sebbene si registri una successiva decisione della Suprema Corte, che si conforma al diverso e tradizionale orientamento interpretativo (Corte di Cassazione, Sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24485), l’innovativa opzione ermeneutica è stata ribadita in via incidentale da altra ordinanza delle Sezioni Unite, in cui è statuito che “in tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), dell'all. 1 al d. lg. n. 104 del 2010, allorquando il comportamento della P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale. Pertanto, poiché, diversamente dalla mancata retrocessione del fondo occupato, l'eventuale usucapione della proprietà di quest'ultimo non è immediatamente riconducibile al pregresso esercizio del potere espropriativo, ma ne costituisce una conseguenza meramente occasionale …, il relativo suo accertamento appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 luglio 2017, n. 17110).
Sulla scorta del revirement operato in argomento dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pertanto, in presenza di una controversia che involga la retrocessione totale di un fondo, la potestas dedicendi del g.a., in funzione di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., sussisterà non solo, come già affermato in passato, se la richiesta di retrocessione totale sia avanzata nello stesso giudizio innanzi al g.a. in uno alla domanda di retrocessione parziale (ex multis, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 gennaio 2014, n. 1520) ma anche ove proposta in via autonoma.
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