17/05/2019 - Le spese di rappresentanza nelle amministrazioni locali e regionali
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Le spese di rappresentanza nelle amministrazioni locali e regionali
A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 17/5/2019)
Le amministrazioni devono essere molto attente nella effettuazione delle spese di rappresentanza e devono ricordare che esse non possono essere definite come essenziali, nonché che il loro tetto massimo deve essere rapportato alle condizioni finanziarie ed alla dimensione dell’ente. Inoltre, esse devono tendere, come caratteristiche essenziali, al miglioramento del prestigio dell’Ente ed allo svolgimento di attività strettamente connesse ai compiti assegnati dal legislatore. Possono essere così sintetizzate le indicazioni di maggiore rilievo che sono contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 77/2019, deliberazione che si segnala per la chiarezza con cui ha riassunto i tratti distintivi di questo istituto.
Le amministrazioni devono applicare il prospetto contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012 “Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali”. Questa tipologia di spesa, “nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, in quanto non necessarie, è da considerarsi come recessiva rispetto ad altre voci di spesa pubblica”, quindi dovendo tendenzialmente essere ridotta.
Le amministrazioni devono applicare il prospetto contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012 “Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali”. Questa tipologia di spesa, “nell’attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, in quanto non necessarie, è da considerarsi come recessiva rispetto ad altre voci di spesa pubblica”, quindi dovendo tendenzialmente essere ridotta.