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14/05/2019 - Requisito del voto minimo di laurea

tratto da Azienditalia 5/2019 - Osservatorio giurisprudenziale

Requisito del voto minimo di laurea


TAR Lazio, sentenza 15 febbraio 2019, n. 7298

Un bando di concorso per la copertura di alcuni posti di “ingegnere professionista” veniva impugnato in quanto
contenente, tra i requisiti di ammissione, la previsione di una votazione minima del diploma di laurea.
I giudici accolgono il ricorso, richiamando l’art. 2, D.P.R. n.487/1994 che fissa i requisiti generali per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni che, al comma 6 indica il diploma di laurea come unico requisito per accedere ai profili professionali di ottava qualifica funzionale e, al comma 2, prevede che “per l’ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”.
Secondo il TAR, il possesso della laurea è “di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso
ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in subiecta materia” e la previsione di un voto minimo, dunque, costituisce deroga a tale principio generale “in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore”.
“La discrezionalità dell’amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai
fini dell’accesso ad una procedura concorsuale per l’assunzione in un profilo professionale quale quello di cui si
discorre, pari o assimilabile all’ottava qualifica funzionale,
incontri un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso
un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2,
comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, vigente in materia (...)”.
Tale motivazione, nel caso in esame, non è stata ravvisata dal collegio, secondo il quale risulta evidente che “l’ente
abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo” e che una “deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, D.P.R. n.487/1994, (...) non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell’ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso”.
Sara Petrilli

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