14/05/2019 - Fissati i parametri che consentono di incrementare la componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Fissati i parametri che consentono di incrementare la componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
Il decreto in commento prende le mosse dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, secondo cui, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Il successivo comma 3 stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
Il comma 4 infine dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con apposito Dpcm, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata.
Nella individuazione dei requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla suddetta sperimentazione occorre tenere conto dei seguenti parametri:
a) rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9, L. n. 243 del 2012;
c) rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014;
d) dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.
Altro punto di riferimento è il comma 800 della L. n. 205 del 2017, che persegue consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle Città metropolitane e delle Province transitato in altre amministrazioni pubbliche con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.
I fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto al personale trasferito.
Regioni a statuto ordinario
Per il personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario, l'art. 1 del Dpcm riconosce la facoltà di incrementare, per l'anno 2018, l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
Le condizioni sono quelle fissate dalla legge, declinate nel seguente modo:
a) fermo restando quanto disposto dal comma 557-quater della L. n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non deve essere superiore, per le Regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10% e per le restanti al 13% della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati in quelle relativi al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;
b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio;
c) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 33 del 2013;
d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'incremento medio registrato nei due anni precedenti a quello di riferimento, pari al 3,2%;
e) rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore, per le Regioni con più di 1.600.000 abitanti al 15% e per le restanti al 20% della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;
f) valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate dell'anno precedente a quello di riferimento non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 11.937;
g) approvazione, da parte della Giunta, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento.
Le Regioni che soddisfano i suddetti requisiti possono incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5%, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell'indicatore di cui alla lett. e).
Città metropolitane
Per le Città metropolitane l'art. 2 prevede la medesima opportunità per l'anno 2018, sempre in via sperimentale, di incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. I requisiti sono più o meno i medesimi:
a) rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento non superiore al valore medio pari al 23% della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità riproporzionato al 100%;
b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio;
c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale;
d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore al 13%;
e) valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 8.437.
Le Città metropolitane che soddisfano i requisiti possono, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lett. c) valutato sull'esercizio 2018, incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5%, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, in misura tale da non superare, nell'anno di riferimento, il valore dell'indicatore di cui alla lett. a).