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14/05/2019 - E' legittima la notifica "diretta" degli avvisi di accertamento dei tributi locali

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

E' legittima la notifica "diretta" degli avvisi di accertamento dei tributi locali

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
La Corte costituzionale ha affrontato una questione di legittimità costituzionale riguardante la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli, eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali nonché dagli enti di riscossione, a mezzo servizio postale.
La Corte, con l'ordinanza 24 aprile 2019, n. 104, nel respingere la questione sollevata da una Commissione tributaria regionale, ha stabilito che è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi erariali e dei tributi locali fatta dall'ufficio finanziario e dall'ente locale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il rinvio alla Corte. Una Commissione tributaria regionale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e dell'art. 1, comma 161L. 27 dicembre 2006, n. 296, della parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli - da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione - a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla L. n. 890 del 1982.
Il responso della Corte. La Corte ricorda che la stessa, con sentenza n. 175 del 2018 ha già esaminato analoga questione di costituzionalità riguardante parimenti la modalità di notificazione diretta delle cartelle di pagamento con riferimento a quella effettuata dagli ufficiali della riscossione ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In questa sentenza, la Corte - richiamando i consolidati principi secondo cui il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e alla disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato - (rispettivamente, sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011) - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973. Nella sentenza n. 175 del 2018, continua la Corte, è stato rilevato che, nella fattispecie della notificazione "diretta", vi è un sufficiente livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall'art. 14L. n. 890 del 1982, sia a quella contemplata dall'art. 1, comma 161L. n. 296 del 2006 per i tributi locali.
Infine, la Corte, fa presente che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art. 2729 c.c.), offerto dal destinatario della notifica "diretta" della cartella di pagamento - il quale, pur essendo integrata un'ipotesi di conoscenza legale in ragione del rispetto delle formalità (tanto più che semplificate) di cui alle disposizioni censurate, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile - al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini.
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