Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Maggio / 11/05/2019 - La mobilità non è più neutrale  

11/05/2019 - La mobilità non è più neutrale  

tratto da Italia Oggi - 10 Maggio 2019

La mobilità non è più neutrale  

di LUIGI OLIVERI - Italia Oggi - 10 Maggio 2019

Col nuovo sistema di computo delle capacità degli enti locali di assumere nuovo personale va in pensione il concetto di neutralità delle assunzioni mediante mobilità. Nell' ordinamento antecedente l' articolo 33 del dl 34/2019, le assunzioni sono state consentite entro una certa percentuale del costo delle cessazioni dell' anno precedente: un turnover finanziario, più che per «teste». Nel 2019 era andato a regime la percentuale del 100% del costo delle cessazioni dell' anno precedente. Ma, agli enti è sempre stato possibile assumere non solo mediante concorsi, immettendo nuovo personale nel complesso della p.a., bensì anche attraverso mobilità, cioè per trasferimento di lavoratori già dipendenti pubblici da un ente all' altro.

Questi trasferimenti potevano avvenire anche oltre i vincoli alle assunzioni, perché non consumavano spazi assunzionali ed erano ovviamente possibili entro il tetto alla spesa complessiva di personale corrispondente alla media del triennio 2011-2013 ed erano considerati neutrali dal punto di vista della spesa pubblica (in quanto il costo del singolo dipendente viene semplicemente spostato da un bilancio all' altro, senza creazione di nuova spesa), purché entrambi gli enti fossero soggetti appunto a tetti alle assunzioni. Per gli enti locali e le regioni col dl 34/2019 le cose cambiano.

Le assunzioni non sono più soggette a un vincolo specifico: a ben vedere gli enti sono lasciati liberi di effettuare discrezionalmente tutta la spesa che ritengono di investire in nuove assunzioni, consentita dal meccanismo dell' articolo 39: cioè quel margine di spesa permesso se il singolo ente dimostri un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, da un lato, e primi tre titoli dell' entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall' altro, inferiore ai valori-soglia che saranno definiti da un decreto della Funzione pubblica. Le assunzioni saranno ammesse entro la differenza in valori finanziari derivante dalla differenza tra rapporto-valore soglia e rapporto specifico dell' ente. La norma, quindi, consente di evidenziare una capacità di spesa complessiva per nuove assunzioni, che a questo punto non differenzia tra assunzioni per concorso o per mobilità.

Di fatto, entrambe finiscono per consumare il plafond che si crea se il rapporto del singolo ente risulti inferiore al valore-soglia: l' assunzione mediante mobilità, infatti, comunque incrementa la spesa di personale, sempre che non si siano verificati contestualmente fenomeni simmetrici di riduzione, come pensionamenti o mobilità in uscita o altre modalità di cessazione di rapporti di lavoro. A meglio leggere la norma, la sensazione che la mobilità «neutra» non possa essere più utilizzata come strumento per assumere oltre o, meglio, accanto ai tetti di spesa secondo le vecchie regole, è rafforzata se si guarda alle conseguenze previste per gli enti che avranno un rapporto tra spesa complessiva di personale e primi tre titoli dell' entrata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità negativo. La norma, infatti, impone a questi enti due comportamenti. Il primo è la graduale riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell' anno 2025 del valore soglia fissato «anche applicando un turnover inferiore al 100%».

Il secondo è l' obbligo decorrente dal 2025 in capo a chi non avrà conseguito il valore soglia di applicare «un turnover pari al 30%» fino al conseguimento del predetto valore soglia. Come si nota, la norma non parla di una percentuale del costo delle cessazioni dell' anno o di anni precedenti, ma in modo molto secco consente (meglio, consiglia) fino al 2025 di effettuare assunzioni entro un turnover inferiore al 100%; dal 2015 impone un turnover non superiore al 30%. Poiché la norma parla di turnover, senza riferire la percentuale al costo delle cessazioni, appare corretto intendere questo vincolo come riferito proprio al tasso di sostituzione del personale che cessi dal servizio.

È evidente che per gli enti non virtuosi anche l' assunzione per mobilità, pur neutra per la finanza pubblica complessiva, se copre il turnover al 100% o oltre il 30% consentito, non è ammissibile, perché comunque non abbassa il costo complessivo del personale, obiettivo conseguibile solo se l' ente non virtuoso sostituisca molto meno personale di quello che cessi dal servizio, oppure, o anche congiuntamente, incrementi le entrate dei primi tre titoli, per conseguire il valore limite previsto dai decreti di Palazzo Vidoni.

archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman