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10/05/2019 - Alberghi, Tari anche d'inverno  

tratto da Italia Oggi - 09 Maggio 2019

Alberghi, Tari anche d'inverno  

di SERGIO TROVATO - Italia Oggi - 09 Maggio 2019

La chiusura invernale di alberghi e strutture ricettive non è una prova per ottenere l' esonero dal pagamento della Tari. La stagionalità dell' attività non giustifica l' esclusione dal pagamento della tassa durante il periodo di chiusura. Non è vero, infatti, che solo nel periodo di apertura alla clientela gli immobili siano suscettibili di produrre rifiuti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l' ordinanza 10156 dell' 11 aprile 2019. Per i giudici di legittimità, «ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura». Del resto l' articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 individua il presupposto della Tari nel possesso o nella detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Quindi, sono tassabili tutti gli immobili oggettivamente idonei all' uso anche se di fatto non utilizzati. Secondo la Cassazione, l' espressione «suscettibili» sta a significare che è sufficiente la potenzialità di locali e aree a produrre rifiuti. Non è neppure contemplata, «come ipotesi esonerativa, la chiusura stagionale dell' attività alberghiera». E non ha alcun fondamento la tesi che «solo nel periodo di apertura alla clientela l' albergo sarebbe suscettibile di produrre rifiuti urbani». Per le attività stagionali alberghiere o di ristorazione, o per altre attività, il comune ha il potere di concedere delle riduzioni per il pagamento della tassa rifiuti. Non è un obbligo di legge concedere la riduzione tariffaria per le attività stagionali, così come per altre agevolazioni tributarie, ma una facoltà riservata all' amministrazione comunale.

Al riguardo, sempre la Cassazione (ordinanza 31749/2018) ha chiarito che il giudice non può sostituirsi all' ente nel riconoscere un beneficio fiscale, ma deve valutare solo la legittimità della scelta. In senso contrario si sono espressi sulla questione alcuni giudici di merito. Per esempio la Ctp di Livorno (sentenza 518/2015) ha ridotto la tariffa del 30% per attività stagionale della struttura alberghiera, poiché la tassa va rapportata all' effettiva produzione di rifiuti. In effetti, la tassa può essere ridotta per le attività stagionali. I comuni avevano e hanno la facoltà di prevedere agevolazioni. Mentre con la Tarsu i benefici fiscali dovevano essere finanziati con entrate diverse da quelle provenienti dalla tassa, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con l' istituzione della Tari, invece, il consiglio comunale può decidere di far ricadere il peso sull' intera platea dei contribuenti oppure di finanziare le agevolazioni con l' iscrizione in bilancio delle relative somme.

Le spese non coperte rimangono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate circostanze in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. Per la Tari, tra l' altro, per le riduzioni tariffarie non viene più fissato dalla norma di legge un tetto massimo: può anche superare il limite del 30% previsto in passato per la Tarsu.

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