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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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09/05/2019 - Consigliere comunale - accesso verbali di accertamento di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale

tratto da risponde.leggiditalia.it

Consigliere comunale - accesso verbali di accertamento di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale

Si chiede di sapere se il consigliere comunale ex art. 43 comma 2 T.U. Enti Locali ha diritto ad ottenere copia di verbali di accertamento di violazioni amministrative elevati dalla Polizia Municipale o se può essere opposto diniego adducendo motivi di riservatezza, fornendo allo stesso solo indicazioni sul numero di verbali elevati o è possibile rilasciare copia dei verbali oscurando il nominativo e altri dati anagrafici.

a cura di Matteo Paolo Frazza

Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto, è necessario innanzitutto chiarire l'ambito di operatività dell'art. 43 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La norma da ultimo citata conferisce ai Consiglieri comunali un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (ex multis Cons. Stato Sez. V Sent., 9 ottobre 2007, n. 5264).

Vero è che l'esercizio da parte del consigliere comunale del diritto in menzione deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e lo stesso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, pretestuose ovvero meramente emulative. (vedasi Cons. Stato Sez. IV Sent., 12 febbraio 2013, n. 846).

Ciò posto va occorre inoltre considerare che i documenti menzionati nel quesito oggetto di risposta, e oggetto di richiesta, contengono dei dati personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo) sui quali il Reg. 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE GDPR impone delle specifiche modalità per il loro trattamento.

In conclusione, alla luce di quanto sopra considerato, la richiesta può trovare accoglimento ma il contenuto dei dati personali ivi racchiusi non può essere divulgato e, pertanto, questi ultimi vanno del tutto oscurati.

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