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07/05/2019 - Quando un’offerta può dirsi “condizionata”?

tratto da giurisprudenzappalti.it

Quando un’offerta può dirsi “condizionata”?

Scritto da Roberto Donati - 6 Maggio 2019

Lo ricorda Tar Lombardia, Milano, Sez. IV , 06/05/2019 , n.1017.

E’ giunto infatti alla decisione dei giudici milanesi il ricorso di impresa esclusa da procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili ( carrozzina ad autospinta ).

L’Impresa è stata esclusa dalla gara perché in una scheda tecnica del prodotto offerto era riportata la seguente dicitura «La ditta costruttrice comunica che il prodotto può subire delle modifiche o variazioni senza preavviso».

La dicitura è stata intesa dalla Commissione di gara come prova che quella presentata dalla società ricorrente fosse un’offerta condizionata, e dunque vietata dai principi generali che regolano gli appalti pubblici e dalla disciplina di gara.

Secondo il Tar milanese l’esclusione della ricorrente deve essere annullata, sulla base della giurisprudenza formatasi in materia.

Infatti «l’offerta condizionata è un’offerta non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).

In particolare, l’offerta è condizionata nei casi in cui l’operatore economico subordina l’impegno assunto nei confronti della stazione appaltante ad un evento futuro ed incerto; essa è tale, cioè, nei casi in cui l’obbligazione assunta dal concorrente (di realizzare l’opera, il servizio o la fornitura) è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso ed ulteriore rispetto all’aggiudicazione. In tal caso, del resto, è palese la difformità dell’offerta rispetto alla previsione della lex specialis che richiede l’impegno certo e incondizionato del concorrente» (così, C.d.S., Sez. V, n. 6085/2017).

Secondo i giudici milanesi nel caso di specie non si può parlare di offerta condizionata.

La dichiarazione inserita nell’offerta della ricorrente posta alla base della decisione di esclusione dalla gara, per tenore letterale (segnatamente, “La ditta costruttrice comunica che il prodotto può subire modifiche o variazioni senza preavviso”) e per collocazione (segnatamente, in calce alla fotografia che riproduce l’immagine della carrozzina offerta) appare niente più che una mera clausola di stile, priva di un concreto e ben determinato contenuto volitivo.

D’altronde la ricorrente ha allegato all’offerta specifica dichiarazione di accettazione di tutte le norme che regolano la gara, l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, obbligandosi a osservarle in caso di affidamento della fornitura. In tal modo, la concorrente ha manifestato in tal modo la chiara e indiscussa volontà a obbligarsi all’esecuzione del contratto.

Il ricorso viene, pertanto, accolto e per l’effetto gli atti impugnati sono annullati.

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