06/05/2019 - Quaderno Anci - Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa. Aggiornamento al CCNL 21/5/2018
tratto da fondazioneifel.it - già segnalato su FB
Quaderno Anci - Regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa. Aggiornamento al CCNL 21/5/2018
QUI il Regolamento predisposto da ANCI
"Introduzione
Una delle novità contrattuali più significative del CCNL del comparto funzioni locali 2016-2018, è l’individuazione di un’area delle posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza.
In quest’ottica vanno lette e coordinate fra loro le norme contrattuali che attribuiscono agli enti locali la possibilità di fissare autonomamente, esattamente come accade per i dirigenti, una percentuale, non inferiore al 15% delle risorse destinate alle P.O., da utilizzare per la retribuzione di risultato delle stesse. Ciò significa che gli enti locali hanno lo strumento per potenziare la componente retributiva delle posizioni organizzative legata al raggiungimento dei risultati.
A ciò si aggiunge la possibilità contrattuale di attribuire incarichi ad interim di altra posizione organizzativa vacante o assente, a dipendenti già titolari di tale funzione con l’attribuzione di specifica indennità aggiuntiva, cosi come già accade per le “reggenze” di altre aree o settori, da parte dei dirigenti.
Non è tutto. Il quadro ordinamentale profondamente innovativo delle posizioni organizzative si completa da un lato con la sottrazione – ora anche per i Comuni con dirigenza - delle risorse per la remunerazione delle stesse al fondo per il trattamento economico accessorio del personale del comparto e lo stanziamento a bilancio delle relative somme; dall’altro, con la possibilità, contrattualmente sancita, di individuare all’interno dei propri ordinamenti, attraverso modifiche dei regolamenti di organizzazione, posizioni organizzative con deleghe delle funzioni dirigenziali che comportino anche la firma di provvedimenti finali aventi rilevanza esterna.
Quest’ultimo aspetto, teniamo a sottolinearlo, rappresenta una modifica sostanziale molto importante per Comuni e Città Metropolitane, che trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 17 comma 1bis del decreto legislativo n. 165/2001, e prova a far evolvere l’area delle posizioni organizzative verso la loro naturale vocazione: figure intermedie tra il dirigente e la struttura di riferimento, cui poter delegare dunque funzioni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno. Tale possibilità, sia pure già presente nell’ordinamento giuridico generale, viene resa concreta negli enti locali attraverso il contratto che espressamente attribuisce rilevanza – per la pesatura e la graduazione delle posizioni organizzative – proprio alle “eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”
Il precipitato logico di tale nuova disciplina per le posizioni organizzative è la possibile individuazione, nei regolamenti interni sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, di figure professionali del tutto simili alla vice dirigenza, pur non introducendola formalmente come autonoma categoria di rapporto contrattuale. Figure professionali che, per l’alto grado di autonomia gestionale e organizzativa o per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, possano essere previste, già all’interno dell’ordinamento di ciascun ente, come figure cui si può attribuire il potere di firma di provvedimenti a rilevanza esterna o la supplenza di figure dirigenziali in caso di assenza o vacanza del titolare.
In termini concreti, il nuovo contratto offre dunque maggiore autonomia organizzativa agli Enti e la possibilità di valorizzare, premiandola anche economicamente, l’assunzione di responsabilità da parte di quelle figure professionali connotate da autonomia gestionale e alta professionalità.
Muovendo da questi assunti, abbiamo voluto dedicare una pubblicazione della collana “Quaderni Operativi” di ANCI, proprio alle nuove posizioni organizzative, fornendo un modello, esemplificativo e non esaustivo, delle scelte organizzative possibili e finalizzate alla valorizzazione dei nuovi strumenti contrattuali nell’ottica sopradescritta, ricordando che l’adeguamento alla nuova disciplina in materia di posizioni organizzative va fatto entro il 2O maggio p.v."