06/05/2019 - La giunta (e non il consiglio) è competente per l'adozione del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale
La giunta (e non il consiglio) è competente per l'adozione del regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale
E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 6/5/2019)
QUI TAR Campania, Salerno, Sez. I, 15 aprile 2019, n. 607.
Il regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale è di competenza della giunta e non del consiglio: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, Sez. I, nella sentenza 15 aprile 2019, n. 607.
Come è noto, l'art. 42 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) riconosce la competenza del consiglio in materia di regolamenti, con l'eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, riservato alla giunta dall'art. 48 comma 3.
Secondo i giudici salernitani, l'ufficio avvocatura è un ufficio comunale in senso tecnico e, conseguentemente, il regolamento sul funzionamento dell'avvocatura è strettamente connesso proprio con il regolamento sull'ordinamento degli uffici: per tale motivo, la competenza rimane in capo alla giunta e non al consiglio.