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06/05/2019 - Il fondo per la contrattazione decentrata

tratto da cmgoceano.it e pubblicato anche su La Gazzetta degli Enti Locali del 6/5/2019

Il fondo per la contrattazione decentrata

A. Bianco
Le voci che vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono individuate in modo non estensivo dai pareri della sezione autonomie della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello Stato. Solo le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere portate in economia nel fondo dell’anno successivo e, in caso di mancata costituzione dello stesso, solamente esse possono essere utilizzate nell’anno successivo come somme aventi specifica destinazione. Le somme per le indennità dei titolari di posizione organizzativa vanno assoggettate al tetto complessivo dettato dal legislatore al salario accessorio.
Sono queste le più recenti indicazioni che arrivano dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle sezioni di controllo della Corte dei conti del Lazio e della Campania sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.
Le risorse escluse dal tetto del salario accessorio
Come dare corso alla progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle province e delle città metropolitane trasferito e le modalità di individuazione delle risorse che vanno al di fuori del tetto di spesa per il fondo per il salario accessorio: sono questi i chiarimenti di maggiore rilievo forniti dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per l’ordinamento del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, n. 257831 del 18 dicembre 2018.
Per il trasferimento del personale delle province, ai sensi del comma 800 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, è prevista la possibilità di incremento dei fondi solo per la “differenza eccedente tra il numero delle unità degli ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio”. Questo importo deve essere calcolato nel “differenziale, riferito all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione, il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza” ed è subordinato “al rispetto dei parametri di virtuosità finanziari” individuati dal legislatore ed i relativi oneri sono a carico delle facoltà assunzionali, tranne che per le regioni che possono aggiungere risorse al fondo per la contrattazione decentrata.
Le risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio sono le seguenti:
  • parti non utilizzate del fondo dell’anno precedente; dobbiamo aggiungere, sulla base delle norme contrattuali, esclusivamente per quelle che provengono dalla parte stabile;
  • parti non utilizzate delle risorse per il lavoro straordinario;
  • “compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese (si ricorda che invece per numerose sezioni di controllo della Corte dei Conti vanno in deroga anche quelle per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese);
  • “risorse in conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea”;
  • “economie aggiuntive” derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 d.l. n. 98/2011;
  • incentivo per funzioni tecniche;
  •  compensi ISTAT;
  • “sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’articolo 43 della legge n. 449/1997”, per come precisato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 105/2018 “limitatamente ai rapporti con soggetti privati”. Il che costituisce per molti aspetti un elemento innovativo;
  • “fondi di derivazione dell’Unione europea” (si vedano le deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei conti n. 26/2014, n. 20/2017 e n. 23/2017”); anche in questo caso siamo in presenza di una disposizione innovativa;
  • “prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’articolo 22, comma 3 bis, d.l. n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza stato città ed autonomie locali del 26 luglio 2018”, cioè quelli per manifestazioni di privati che versano al comune gli oneri necessari per l’intervento della polizia locale. Il parere chiarisce che entrano invece nel tetto del fondo per le risorse decentrate “gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex articolo 208 del Codice della Strada;
  • “armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni con conseguente adeguamento dei fondi”;
  • “le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento accessorio del personale”, in quanto le stesse sono già finanziate nell’ambito dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. In questa direzione la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 19/2018.
La costituzione del fondo e le somme non utilizzate
Solamente le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere spostate nell’esercizio successivo come entrate vincolate; la mancata costituzione del fondo- documento su cui occorre acquisire il parere dei revisori dei conti- consente la utilizzazione nell’anno successivo solamente delle risorse di parte stabile e le risorse destinate alla incentivazione del personale per il raggiungimento di obiettivi, come quelle derivanti da una quota delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, sono da tenere distinte da tutte le altre di parte variabile in quanto hanno una destinazione individuata direttamente dalle norme contrattuali. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 7/2019.
In primo luogo viene chiarito che solamente le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere trasferite nell’esercizio finanziario successivo ed “acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del Fondo si riferisce”. In questa direzione vanno i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei conti del Molise n. 218/2015 e del Veneto n. 263/2916. Viene ricordato che la definizione di risorse stabili si trova nelle disposizioni contrattuali nazionali. Invece, non è possibile riportare nell’anno successivo le risorse di parte variabile non utilizzate: esse sono inserite nel fondo per “finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti”; di conseguenza, “in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile, le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate nell’esercizio successivo in caso di non utilizzato nell’anno di riferimento”.
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere inteso come “un atto unilaterale da parte dell’amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione” della parte stabile e di quella variabile”. È necessaria “l’adozione di una formale delibera di costituzione, da adottarsi comunque entro l’esercizio di riferimento, riconducibile al plesso della dirigenza dell’ente in quanto atto di natura gestionale e non invece al Consiglio o alla Giunta. Ciò in ragione della sua essenza di atto avente valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio”.
Viene aggiunto dal parere che “l’articolo 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dall’organo di revisione. Peraltro, in caso di mancato completamento dell’iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale”.
Di conseguenza sono tratte le seguenti indicazioni:
  • “la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi”;
  • “in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’ente- in via definitiva- la loro possibile utilizzazione”;
  • “non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate”.
Il parere infine ci dice che le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera i e comma 5 lettera b, del CCNL 21 maggio 2018 e quelle derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada ex articolo 208 commi 4, lettera c, e 5 del d.lgs. n. 285/1992 (siamo rispettivamente in presenza delle risorse destinate al finanziamento dell’impegno ulteriore richiesto al personale per il raggiungimento di obiettivi ed al salario accessorio della polizia locale), costituiscono “fattispecie tipiche da tenere necessariamente distinte rispetto alla generalità delle risorse che l’ente può destinare ad alimentare la componente variabile del trattamento accessorio del personale dipendente”.
Il tetto al salario accessorio delle posizioni organizzative
Il tetto al salario accessorio comprende anche quello per le posizioni organizzative e deve essere inteso come globale per tutte le singole voci, anche per quelle a carico direttamente dell’ente. In questa direzione vanno le previsioni contenute nella deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti della Campania n. 124/2018.
In premessa viene ricordato che negli enti senza dirigenti e, dobbiamo aggiungere alla luce del nuovo CCNL, anche negli enti con dirigenti, anche le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative sono assoggettate al tetto dettato dal d.lgs. n. 75/2017. In premessa, viene ricordato che tale “vincolo deve riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti .. non distinguendo fra quelle aventi fonte nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni”. Da qui la seguente conclusione: “le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del CCNL - Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del ridetto CCNL.
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