04/05/2019 - Enti senza dirigenti, incarichi fino a 5 anni
Enti senza dirigenti, incarichi fino a 5 anni
di LUIGI OLIVERI - Italia Oggi - 03 Maggio 2019
Incarichi fino a cinque anni per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza. Mancano pochi giorni alla data del 20 maggio 2019, entro la quale occorre riattribuire gli incarichi di posizione organizzativa, a seguito dell' adeguamento della connessa disciplina alle regole contenute nel Ccnl 21/5/2018. Sulla durata degli incarichi, come anche sui criteri per la loro assegnazione, proprio il Ccnl induce a un equivoco. L' articolo 14, comma 1, dispone che «gli incarichi relativi all' area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti». Questa disposizione induce molti a ritenere conseguentemente che la durata degli incarichi sia stata ridotta dai 5 anni espressamente previsti dal precedente Ccnl 31/3/1999, al più breve triennio.
Tuttavia, questa chiave di lettura non appare soddisfacente. L' articolo 14 del Ccnl 21/5/2018 contiene una regolamentazione degli incarichi delle posizioni organizzative riferita con ogni evidenza agli enti nei quali sono presenti i dirigenti. Non a caso il comma uno precisa che gli incarichi «sono conferiti dai dirigenti». Negli enti privi di dirigenza, dunque, la disciplina non può che essere differente. E la conferma si trova nella disposizione contenuta nell' articolo 17, comma 1, sempre del Ccnl 21/5/2018: «negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l' ordinamento organizzativo dell' ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall' art. 13». Come si nota, mentre negli enti in cui siano presenti qualifiche dirigenziali l' articolo 14 attribuisce ai dirigenti il compito di conferire gli incarichi, nel caso di enti senza qualifiche dirigenziali il Ccnl dedica una previsione speciale e precisa, quella dell' articolo 17, comma 1.
Che è da considerarsi esclusiva; negli enti senza dirigenti, dunque, non si applicano le previsioni dei primi due commi dell' articolo 14, ma il diverso meccanismo stabilito dal comma 1 dell' articolo 17. Si tratta di un automatismo: l' articolo 17, semplificando, dispone che i funzionari ai quali i sindaci abbiano attribuito le funzioni dirigenziali ai sensi dell' articolo 109, comma 2, del dlgs 267/2000 e che in conseguenza di ciò siano stati nominati come responsabili dei servizi ai sensi dell' articolo 50, comma 10, sempre del dlgs 267/2000, sono necessariamente posizioni organizzative. Quindi, negli enti privi di dirigenti non occorre nessun atto di assegnazione dell' incarico nell' area delle posizioni organizzative, essendo detto incarico connesso al precedente provvedimento amministrativo di competenza sindacale di nomina come responsabile di servizio, al vertice di una struttura amministrativa. Così stando le cose, poiché negli enti privi di dirigenza non si applica l' articolo 14, comma 1, del Ccnl 21/5/2018, allora non si può considerare operante nemmeno il limite temporale di tre anni ivi previsto.
A ben vedere, in questa tipologia di enti, l' incarico nell' area delle posizioni organizzative non può che avere la identica durata dell' incarico di funzioni dirigenziali e di preposizione al vertice di una struttura gestionale. Se, quindi, un sindaco incarichi un funzionario di funzioni dirigenziali ai sensi dell' articolo 109, comma 2, del Tuel e lo preponga ad una struttura di vertice per una durata anche superiore ai tre anni, non si può non concludere che il funzionario resta incaricato come posizione organizzativa per tutta la durata dell' efficacia degli atti adottati dal sindaco ai sensi degli articoli 109, comma 2, e 50, comma 10, del Tuel: norme, queste, che per altro non contengono alcun termine specifico di durata degli incarichi; solo il comma 1 dell' articolo 109, applicabile per analogia, precisa che detti incarichi debbano essere a tempo determinato. Una durata massima di 5 anni degli incarichi di funzioni dirigenziali la si può desumere sempre per analogia, riferendosi alle previsioni dell' articolo 19, comma 2, del dlgs 165/2001.