04/05/2019 - Decreto crescita: le novità per la finanza territoriale
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Decreto crescita: le novità per la finanza territoriale
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 30 aprile 2019, n. 34, contenente "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ci sono alcune disposizioni di interesse per la finanza e i tributi locali. In questo secondo intervento ci occupiamo delle disposizioni di natura finanziaria.
Dismissioni immobiliari degli enti territoriali
Nel Piano di cessione di immobili pubblici, di cui al comma 422, art. 1, L. 30 dicembre 2018 n. 145, rientrano gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali. Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato (art. 25).
Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
E' stabilito che con decreto del MISE, da emanarsi entro 20 giorni dalla data del 1° maggio 2019, sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Criteri attribuzione contributo. Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, in come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
E' previsto un riparto complessivo pari a € 498.240.000,00.
Destinazione contributi. I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.
Inizio esecuzione lavori. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.
Corresponsione contributo. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal MEF, su richiesta del MISE.
Erogazione contributo. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo attribuito, è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Decadenza contributo. I Comuni che non rispettano il termine del 31 ottobre 2019 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Pubblicità contributo. Il Comune beneficiario è tenuto a dare pubblicità dell'importo concesso dal MISE nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari.
Monitoraggio contributo. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche.
Controlli a campione. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il MIT, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
Oneri attività istruttorie e di controllo. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo si provvede a valere sulle risorse complessive di € 498.240.000, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00 (art. 30).
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
Le regioni a statuto ordinario, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Per la individuazione dei relativi parametri è prevista la emanazione di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione.
I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Anche in questo caso è prevista la emanazione di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione (art. 33).
Debiti Roma capitale
A seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi epassivi nei confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa Gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui innanzi vista;
c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva, rientrano nella competenza di Roma capitale.
Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma capitale e la Gestione commissariale (art. 38).