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03/05/2019 - Decreto crescita: la rottamazione delle ingiunzioni fiscali e l'aumento della deducibilità IMU

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Decreto crescita: la rottamazione delle ingiunzioni fiscali e l'aumento della deducibilità IMU

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 30 aprile 2019, n. 34, contenente " Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" , ci sono alcune disposizioni di interesse per la finanza e i tributi locali. In questo primo intervento ci occupiamo delle disposizioni tributarie.
IMU: aumenta la deducibilità dalle imposte sui redditi
L'art. 3 del decreto "Crescita" riscrive il comma 1, dell'art. 14D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il nuovo testo è il seguente "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con L.P. 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14".
Il nuovo quadro della misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è il seguente:
-50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
-60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
-60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
-70% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Breve escursus sulla deduzione IMU
Nella originaria stesura il comma 1, dell'art. 14D.Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva l'indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.
Il comma 715art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto la deduzione ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento.
Il comma successivo, 716, stabiliva che la deduzione aveva effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deduzione veniva elevata al 30 per cento.
Il comma 1, dell'art. 14, con il comma 508art. 1L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva integrato da un periodo, in virtù del quale la deduzione si applica anche all'IMI della Provincia di Bolzano. Successivamente, il comma 9-quater, dell'art. 1D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, stabilisce che relativamente alla deducibilità dell'IMI, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'IMI, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Infine, il comma 9-ter, dell'art. 1, dello stesso D.L. n. 4 del 2015 estende la deduzione all'IMIS della Provincia di Trento.
Il comma 12, dell'art. 1L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha raddoppiato la misura della deduzione dal 20 al 40 per cento.
Ingiunzione fiscale: definizione agevolata entrate regionali ed enti locali
L'art. 15 del decreto "Crescita" disciplina la estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
Atto di agevolazione: somme non riscosse con ingiunzione e termine adozione. Le regioni, le province, le città mertropolitane e i comuni, con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Atto di agevolazione: pubblicazione. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Atto di agevolazione: contenuto. Nell'atto di agevolazione gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Sospensione termini. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
Mancato, insufficiente o tardivo versamento. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Applicazione norme. E' stabilito che alla agevolazione si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Il comma 16 esclude dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Il comma 17 stabilisce che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Regioni a statuto speciale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni innanzi viste avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
 
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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