29/07/2019 - La mancata iscrizione all'anagrafe di un richiedente asilo non è illegittima
tratto da lapostadelsindaco.it
La mancata iscrizione all'anagrafe di un richiedente asilo non è illegittima
29/07/2019
Continua la diatriba attorno all’iscrizione delle anagrafe dei richiedenti asilo, il recente Decreto Legge 113/2018, meglio noto come “Decreto Sicurezza” aveva difatti modificato l’art.4 co,1-bis della Legge 142 del 2015, negando di fatto la validità della richiesta d’asilo ai fini anagrafici.
Il Tribunale di Trento ha provveduto con un ricorso d’urgenza anche a sollevare dubbi di costituzionalità del Decreto.
Infatti, risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con i requisiti di urgenza e necessità, fondamentali nella Carta Costituzionale, facenti anche parte dei principi relativi alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. I ricorrenti hanno rammentato i provvedimenti presi dai Tribunali di Bologna e Firenze nella medesima materia, i magistrati in quei casi hanno affermato che il richiedente asilo avesse il diritto di iscriversi all’anagrafe.
Il Tribunale di Trento ha stabilito in prima istanza con l’ordinanza 1718/2019 che il Ministero dell’Interno avrebbe legittimato in maniera passiva tale accaduto, in quanto essendo il Viminale titolare della funzione anagrafica e dello stato civile, risponde di tutte le attività effettuate, come stabilito nel 2004 dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.15199 dicendo che “in tema di anagrafe della popolazione residente, in base alla legge 24 dicembre 1954 n. 1228 il Sindaco agisce quale organo dello Stato, cui sono direttamente imputabili i relativi atti. Costituendo l' esercizio dei poteri in materia manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe quale ufficiale di governo, dei danni derivanti dal comportamento doloso o colposo del Sindaco, anche come configurabile con riguardo all'operato di organi comunali che allo stesso sono di supporto, risponde il ministero dell' Interno, quale ente preponente, a prescindere dall' individuazione di un comportamento di omissione di vigilanza da parte dello stesso”. Il tribunale trentino ha inoltre sostenuto che la norma introdotta tramite il cosiddetto Decreto Sicurezza presta particolare attenzioni ai richiedenti di protezione internazionale, in quanto darebbe la possibilità di vedersi assegnare un permesso di soggiorno temporaneo nel mentre che la domanda di asilo venga completata. Essendo tale permesso di soggiorno valido anche come documento di identità, il cittadino straniero può tranquillamente circolare in territorio italiano anche in caso di mancata iscrizione al registro delle anagrafe, in quanto meritevole di protezione internazionale.
Inoltre, l’articolo 6 del Testo Unico Immigrazione al settimo comma, prevede che i richiedenti asilo hanno la possibilità di permanere in terra italiana anche con la garanzia di accesso ad una serie di servizi accessori, come le prestazioni di natura assistenziale (sanità, formazione, attività di volontariato, ecc.), equiparandolo di fatto ad un cittadino italiano residente.
Articolo di Laura Egidi