26/07/2019 - Limitare gli orari di apertura della sale da gioco è legittimo
tratto da lapostadelsindaco.it
Limitare gli orari di apertura della sale da gioco è legittimo
26/07/2019
Il gioco d’azzardo e le attività commerciali che se ne occupano, sono sempre state al centro di liti e diatribe varie, dalla vicinanza a luoghi pubblici frequentati da minori agli orari di apertura da rispettare. Il Consiglio di Stato con la sentenza 4509/2019 si è espressa proprio in merito a quest’ultimo punto.
Il caso di specie ha visto ricorrere in giudizio un’attività di gioco lecito, la cui licenza è stata rilasciata dai membri della Questura, in base all’articolo 88 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale recita che “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell' orario dell' attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all' ingresso del locale”. Eliminando di fatto la possibilità per l’Amministrazione di limitare gli orari di apertura delle sale dedicate al gioco.
Il Consiglio di Stato ha però affermato che anche se in assenza di Decreti Ministeriali in materia, le Amministrazioni Regionali e Locali possono adottare tali provvedimenti in maniera del tutto legittima, anzi viste proprio tali mancanze a livello statale, queste ordinanze diventano di fatto obbligatorie, in quanto utili soprattutto alla salute e al principio di precauzione, quest’ultimo contenuto nell’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Anche in Europa non c’è una normativa comunitaria che regoli il gioco d’azzardo, però nel settembre del 2013, è stata adottata una risoluzione la quale sostiene che gli interventi degli Stati membri per proteggere i giocatori sono leggitimi, persino nei casi in cui questi comportino la riduzione di alcuni principi importanti dell’ordinamento comunitario come la libera prestazione di servizi o la libertà di stabilimento. D’altronde, secondo il pensiero del Parlamento Europeo, il gioco d’azzardo stesso non rientra tra le attività economiche ordinarie, in quanto i rischi che comporta per la salute o riguardanti le attività della criminalità organizzata, rendono obbligatorie operazioni di contrasto a tali effetti.
Nella nostra nazione, il Decreto Balduzzi, ha portato ad attuazione e posto attenzione su di una serie di tematiche, dai profili sanitari a quelli pubblicitari, difatti vietando qualunque promozione di attività ludiche causanti dipendenza o dedicata all’esaltazione del gioco d’azzardo, soprattutto se all’interno di tali spot sono presenti minori, questi ultimi difatti non sarebbero affatto in grado di controllare comportamenti ossessivi-compulsivi, già di difficile controllo nelle persone in età adulta.
I magistrati, respingendo il ricorso, hanno sostenuto che le Amministrazioni nell’adozione di provvedimenti restrittivi sugli orari di apertura devono comprendere sia le necessità dell’imprenditore, sia il dovere di prevenire tutte le patologie derivanti dal gioco d’azzardo, dalle gravi ludopatie ai comportamenti ossessivo-compulsivi.
Articolo di Massimo Chiappa