26/07/2019 - La Tarsu per gli immobili oggetto di ristrutturazione
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La Tarsu per gli immobili oggetto di ristrutturazione
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 27 giugno 2019, n. 17253 ha risolto una controversia relativa all'imposizione Tarsu per un immobile in ristrutturazione.
Le norme di riferimento. La prima parte del comma 1, dell'art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 stabilisce che coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. I primi due commi dell'art. 62 dello stesso D.Lgs. Stabiliscono che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La controversia. Nel mese di maggio 2007 un contribuente viene autorizzato con apposito permesso comunale a costruire. I relativi lavori sono stati ultimati nel mese di maggio 2011. Il permesso a costruire, però, imponeva il compimento dei lavori entro 36 mesi dal suo rilascio (quindi, entro il mese di maggio del 2010).
L'avviso di accertamento e il ricorso del contribuente. Con apposito avviso di accertamento il comune sostiene che il contribuente doveva presentare la denuncia di variazione entro il 20 gennaio 2011. Si oppone all'avviso di accertamento il contribuente sostenendo, invece, che la denuncia di variazione doveva essere presentata nel gennaio 2012 in quanto i lavori erano stato ultimati nel mese di maggio 2011.
Il giudice tributario. Il giudice tributario di secondo grado ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni:
1) ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale della Tarsu e dell'art. 70, D.Lgs. n. 507 del 1993 le variazioni dei dati catastali concernenti gli immobili soggetti all'imposta vanno denunciate entro il gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento;
2) risultava per tabulas che i lavori di ampliamento erano stati ultimati nel maggio 2011, mentre il permesso imponeva il compimento degli stessi entro 36 mesi dal suo rilascio (quindi, entro il mese di maggio del 2010);
3) la denuncia di variazione andava, dunque, effettuata, nel caso di specie, entro gennaio 2011 (e non 2012, come sostenuto dal contribuente), mentre non sussisteva siffatto obbligo negli anni antecedenti, in quanto non si era ancora verificato il presupposto della maggior imposizione;
4) l'avviso andava, dunque, annullato in parte qua, residuando la validità dell'accertamento solo per l'anno 2011.
Il ricorso in Corte di Cassazione. In sede di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'artt. 62, comma 1, e 70, D.Lgs. n. 507 del 1993 e del Regolamento comunale della tassa. per aver la CTR ritenuto che: a) il presupposto della tassa ed il conseguente obbligo di denuncia (di variazione) fossero scaturiti, anzichè dalla realizzazione della nuova superficie, dallo scadere del termine stabilito nel permesso di costruire per la realizzazione delle opere; b) il termine per il completamento delle opere fosse di 36 mesi dal rilascio del titolo, anziché dall'inizio dei lavori.
Il responso della Corte. Per la Corte il motivo del ricorso è fondato. In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. In base al successivo art. 70, comma 1, "I soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. (...)".
La Corte ricorda (Sez. V, Sentenza n. 18054 del 14 settembre 2016) che in tema di Tarsu l'imposta è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione.In particolare, la superficie che il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65 impongono di considerare, al fine della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani concretamente dovuta, è quella complessivamente occupata e detenuta, come tale potenzialmente produttiva di rifiuti (Sez. V, Sentenza n. 3829 del 18 febbraio 2009; Sez. V, Sentenza n. 4569 del 25 febbraio 2010).
Da ciò consegue, continua la Corte, che, essendo il presupposto per l'imposizione della tassa rappresentato dalla detenzione del locale, lo stesso non può dirsi realizzato (come, invece, ritenuto dalla CTR) per il solo fatto che sia scaduto il termine astratto di 36 mesi decorso dal rilascio del titolo abilitativo dei lavori di ampliamento.
La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente.
Invero, essendo incontestata la circostanza secondo cui i lavori di ampliamento dell'immobile vennero ultimati nel mese di maggio del 2011, il contribuente avrebbe dovuto presentare al Comune la denuncia unica dei locali tassabili entro il 20 gennaio del 2002. Da ciò consegue che il Comune non avrebbe potuto sottoporre a tassazione l'anno 2011.